Data: 24/04/2018 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Lavori e servizi che offrono vantaggi economici attraverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti. A lanciare l'allarme sul dumping del lavoro è l'Ispettorato del lavoro, con la circolare n. 7 del 2018 indirizzata agli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, alle forze dell'ordine, e alle direzioni centrali di Inps e Inail.

Il dumping lavorativo riguarda promesse alle aziende di risparmi facili o straordinari sul costo del lavoro in spregio alle più elementari regole sul trattamento economico e contrattuale minimo dei lavoratori.

Ispettorato del lavoro, maggior attenzione al dumping

«Sono pervenute segnalazioni in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a "sistemi di esternalizzazione dei dipendenti" che non lasciano dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento» denuncia nella circolare l'ispettorato nazionale. In particolare, gli annunci destati alle aziende, promuovevano l'utilizzo del distacco e della codatorialità nell'ambito di contratti di rete, facendo leva su "forti vantaggi" di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali: mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa; utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale; assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati"; lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni; corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l'INPS e maggiore "flessibilità" nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più "graditi" mediante semplice comunicazione.

Normativa del contratto di rete su codatorialità e distacco

L'Ispettorato precisa dunque che «il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese».

Secondo la circolare il comma 4 ter inserito all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, chiarisce che "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (…) l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso".

Rispetto ad altra normativa che prevede per la legittimità dell'utilizzo di tale istituto (il contratto di rete, nds), è necessario riscontrare l'interesse e la temporaneità del distacco – in tale contesto l'interesse del distaccante consegue "automaticamente" alla costituzione di una rete tra imprese. Lo stesso contratto può stabilire specifiche clausole per disciplinare la "codatorialità" dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa. Tuttavia, affinché tali effetti – l'automaticità dell'interesse al distacco, da una parte, e la messa a "fattor comune" dei dipendenti attraverso la codatorialità – si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto. In questi casi gli ispettori dovranno verificare l'esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (cfr. ML circ. n. 35/2013).

In poche parole, se parliamo di un contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione. E questo succede anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa. In questo caso le eventuali omissioni riguardo al trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati. Poiché i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Un principio che secondo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, riguarda anche a fattispecie diverse da quelle dell'appalto al fine dichiarato di "evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale".

«A tal fine - conclude la circolare - si rammenta che assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall'applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Sotto tale aspetto si richiamano le indicazioni operative già fornite in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del c.d. contratto leader».


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