Data: 24/04/2018 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Tra le attribuzioni dell'amministratore di Condominio rientra anche quella, ex art 1130 c.c., di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni.

Tale previsione va letta necessariamente con le novit� introdotte dalla Riforma del 2012, in particolare nella parte in cui ha introdotto l'obbligo per l'amministratore di aprire e utilizzare un conto corrente (bancario o postale) intestato al Condominio per garantire la tracciabilit� delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 1129, comma 7, c.c., infatti, "l'amministratore � obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonch� quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio".
L'obbligo di utilizzazione del conto � rivolto all'amministratore e, dunque, non ai singoli cond�mini i quali potranno pagare le somme dovute (ad esempio le rate condominiali) anche mediante denaro contante, ma sar� onere dell'amministratore versarle sul conto corrente affinch� resti traccia del pagamento e dell'utilizzo futuro della somma stessa.

Rate condominiali: le modalit� di pagamento

Le modalit� di pagamento delle rate condominiali, quindi, possono essere diverse ed � sovente la stessa prassi condominiale a fissarle stabilendo che i pagamenti debbano tramite bonifico oppure assegno, oppure anche in contanti, nonostante la tendenza oggi sia quella di prediligere i mezzi di pagamento elettronici o catacei che assicurano la tracciabilit� delle operazioni.
Infatti, sulle modalit� di pagamento da utilizzare e in assenza di particolari accordi condominiali, la legge non impone all'amministratore di utilizzarne una anzich� un'altra. Un limite tuttavia c'� e riguarda in particolare i pagamenti in contanti.
In esito alle novit� apportate dal d.lgs. n. 90/2017, la normativa Antiriciclaggio vieta "il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, � complessivamente pari o superiore a 3.000 euro".
La normativa sottolinea come il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, � vietato anche quando � effettuato con pi� pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati per evitare il ricorso a strumenti di pagamento elettronici, assegni, ecc.
Non sar� concesso al cond�mino, quindi, versare in contanti una rata superiore al limite dei 3mila euro e, in tal caso, sar� necessario utilizzare di strumenti di pagamento diversi dal contante(quali assegni, bonifici ecc.).
Neppure gli sar� concesso dividere la somma in due o pi� rate oppure utilizzare frazionamenti che hanno come scopo quello di eludere l'obbligo di legge. La sanzione per chi viola la normativa, infatti, � particolarmente severa e va da 3.000 euro a 50.000 euro (per approfondimenti: Quando si pu� pagare in contanti e fino a che limite?)

Pagamenti in contante anche per le rate condominiali

Una conclusione che � stata confermata dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare del 5 febbraio 2014.
Il MEF, ha richiamato la Circolare del 5 febbraio 2014 del Dipartimento del tesoro, in materia di tracciabilit� dei canoni di locazione degli immobili rammentando che la norma riguardante il limite imposto all'uso dei contanti � quella di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 231/2007, che fissava all'epoca a 1.000 euro tale soglia, oggi elevata a 3.000 euro.
Infatti, sia l'uso del contante per pagare gli affitti sia la tracciabilit� delle somme di denaro nella gestione condominiale hanno quale ratio comune quella di "arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilit� della transazione, il rischio insito nella velocit� di circolazione del contante � e di altri titoli di pagamento al portatore � e nella non riconducibilit� del contante stesso all'inequivoca titolarit� di un soggetto determinato".
Il MEF conclude che, fermo il limite di carattere generale di 3.000 euro, la finalit� di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra il condomino e l'amministratore, pu� ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purch� chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determininata somma di denaro contante al pagamento della rata condominiale.

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