Data: 24/04/2018 18:00:00 - Autore: Elio Enrico Palumbieri

di Elio Enrico Palumbieri - Il regolamento che dev'essere preso come punto di riferimento per ogni definizione nel settore alimentare � il c.d. G.F.L. (General Food Law), ovvero il regolamento (CE) 178/2002. All'art. 3 n. 3), il G.F.L. fornisce anche la definizione di operatore del settore alimentare (OSA), da intendersi come <<la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo>>.

Il profilo soggettivo

Sotto il profilo soggettivo il regolamento evidenzia l'intento di individuare un responsabile delle attivit� d'impresa, indipendentemente dall'esatta individuazione di una persona fisica o di una giuridica. Questo intento viene, peraltro, ribadito anche nelle norme regolanti la produzione di mangimi all'art. 3 n. 6 del regolamento CE n. 178/2002 e trova ulteriori risconti nei regolamenti del c.d. pacchetto igiene a dimostrare la necessit� di individuare un responsabile all'interno dell'impresa. La ratio della norma va ricercata nella possibilit�, per l'operatore del settore alimentare di elaborare, meglio di chiunque altro, sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti finali secondo quanto posto in evidenza nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio poi sfociata proprio nel G.F.L.. Tale approccio ha, peraltro, segnato anche un distacco con quello antecedente proprio di alcuni paesi europei che gravavano l'autorit� pubblica della medesima responsabilit�. La responsabilit� dell'autorit� pubblica �, oggi, limitata ai controlli ufficiali secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 il quale all'art. 1 n. 4, nel definire il proprio campo di applicazione, specifica che <<l'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilit� legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 e la responsabilit� civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi>>.

Il profilo oggettivo

L'operatore del settore alimentare � tenuto a garantire, nell'impresa controllata, il rispetto delle norme della legislazione alimentare in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. In tali fasi vanno altres� incluse le attivit� di importazione ed esportazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del G.F.L..

Gli obblighi dell'operatore del settore alimentare

In linea generale e procedendo con ordine � possibile evidenziare che l'OSA � tenuto, ai sensi del reg. 178/2002:

- - a non porre sul mercato alimenti a rischio secondo quanto previsto dall'art. 14;

- - a ritirare o richiamare i prodotti non sicuri ai sensi dell'art. 19;

- - a provvedere alla rintracciabilit� degli alimenti ex. art. 18;

- - a rispettare, nei confronti della pubblica autorit� e dei consumatori, un generale obbligo di trasparenza e comunicazione secondo la previsione di cui all'art. 19.

Altri obblighi gravanti sull'operatore del settore alimentare vengono imposti dal regolamento (CE) 852/2004 e dal regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Dott. Elio Enrico Palumbieri

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