Data: 24/04/2018 18:00:00 - Autore: Elio Enrico Palumbieri

di Elio Enrico Palumbieri - Il regolamento che dev'essere preso come punto di riferimento per ogni definizione nel settore alimentare è il c.d. G.F.L. (General Food Law), ovvero il regolamento (CE) 178/2002. All'art. 3 n. 3), il G.F.L. fornisce anche la definizione di operatore del settore alimentare (OSA), da intendersi come <<la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo>>.

Il profilo soggettivo

Sotto il profilo soggettivo il regolamento evidenzia l'intento di individuare un responsabile delle attività d'impresa, indipendentemente dall'esatta individuazione di una persona fisica o di una giuridica. Questo intento viene, peraltro, ribadito anche nelle norme regolanti la produzione di mangimi all'art. 3 n. 6 del regolamento CE n. 178/2002 e trova ulteriori risconti nei regolamenti del c.d. pacchetto igiene a dimostrare la necessità di individuare un responsabile all'interno dell'impresa. La ratio della norma va ricercata nella possibilità, per l'operatore del settore alimentare di elaborare, meglio di chiunque altro, sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti finali secondo quanto posto in evidenza nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio poi sfociata proprio nel G.F.L.. Tale approccio ha, peraltro, segnato anche un distacco con quello antecedente proprio di alcuni paesi europei che gravavano l'autorità pubblica della medesima responsabilità. La responsabilità dell'autorità pubblica è, oggi, limitata ai controlli ufficiali secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 il quale all'art. 1 n. 4, nel definire il proprio campo di applicazione, specifica che <<l'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi>>.

Il profilo oggettivo

L'operatore del settore alimentare è tenuto a garantire, nell'impresa controllata, il rispetto delle norme della legislazione alimentare in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. In tali fasi vanno altresì incluse le attività di importazione ed esportazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del G.F.L..

Gli obblighi dell'operatore del settore alimentare

In linea generale e procedendo con ordine è possibile evidenziare che l'OSA è tenuto, ai sensi del reg. 178/2002:

- - a non porre sul mercato alimenti a rischio secondo quanto previsto dall'art. 14;

- - a ritirare o richiamare i prodotti non sicuri ai sensi dell'art. 19;

- - a provvedere alla rintracciabilità degli alimenti ex. art. 18;

- - a rispettare, nei confronti della pubblica autorità e dei consumatori, un generale obbligo di trasparenza e comunicazione secondo la previsione di cui all'art. 19.

Altri obblighi gravanti sull'operatore del settore alimentare vengono imposti dal regolamento (CE) 852/2004 e dal regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Dott. Elio Enrico Palumbieri

www.studiolegalepalumbieri.it

ep@studiolegalepalumbieri.it

Tel: 3203427622

skype: eliopalumbieri

Linkedin: it.linkedin.com/in/eliopalumbieri

Facebook: facebook.com/eliopalumbieri

Instagram: @eliopalumbieri


Tutte le notizie