Data: 25/04/2018 12:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Arrivano le prime indicazioni per il portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche. Il documento raccoglie le indicazioni fornite dai gruppi di lavoro e commissioni di studio, costituite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonch� dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che hanno analizzato la normativa a partire dal 2015.

Portale vendite pubbliche, le istruzioni dei commercialisti

Il documento (reperibile su www.fondazionenazionalecommercialisti.it) si propone di fornire indicazioni utili al professionista ausiliario del giudice, in qualit� di delegato alla vendita o custode, dopo il periodo di riforma che � iniziato col D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e non ancora completamente compiutosi. Tante altre per� sono state le innovazioni del processo esecutivo, specialmente immobiliare. Nuove normative che hanno ridisegnato il sistema delle vendite caratterizzandolo con la definitiva obbligatoriet� delle vendite telematiche, dalla pubblicit� alla presentazione delle offerte, fino all'espletamento della gara.

Il documento dunque analizza principalmente gli aspetti relativi al funzionamento ed operativit� del Portale delle Vendite Pubbliche e alla gestione, nella generalit� dei casi, del procedimento di vendita attraverso l'utilizzo delle modalit� telematiche.

Portale vendite pubbliche: responsabilit� privacy

La guida si sofferma anche sulle indicazioni relative alla privacy. Circa le informazioni relative alla procedura, ai soggetti coinvolti dalla procedura, alla descrizione del lotto, all'individuazione dei beni e agli allegati (nel caso, ad esempio, dell'ordinanza di vendita) che il delegato dovr� avere cura di inserire attraverso la procedura predisposta dal PVP per la pubblicazione dell'avviso, lo stesso delegato �Si assume qualsiasi responsabilit� derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a evitare di pubblicare immagini che violano la privacy o di immagini di soggetti minori�. Ed ancora riguardo agli allegati si specifica che �Il delegato assevera che la documentazione allegata � idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy�. Infine il delegato � si assume qualsiasi responsabilit� derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l'identit� e la privacy dei soggetti coinvolti e di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all'interno della procedura. Ricade unicamente sul delegato la responsabilit� di non allegare immagini di soggetti minori o immagini vietate�.

Il documento sottolinea poi come, attualmente, non � ancora applicabile l'articolo 179-ter delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, che configura i nuovi obblighi di formazione che l'aspirante delegato alle vendite deve assolvere per approdare negli elenchi ai quali il giudice accede per nominare il professionista.


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