Data: 25/04/2018 14:00:00 - Autore: Barbara Pirelli
Nella puntata di oggi della rubrica "Diritto pret-a-porter" ideata dall'avv. Barbara Pirelli, parliamo del diritto della casalinga, rimasta coinvolta in un incidente stradale in qualit� di terza trasportata, al riconoscimento del danno patrimoniale e del danno da perdita di chance.

Sinistri: danno da perdita di chance alla casalinga

In questa storia giudiziaria ad una casalinga era stata riconosciuta una invalidit� pari al 25%, determinata da un incidente stradale, mentre non le era stato riconosciuto il danno patrimoniale e quello da perdita di chance.
Il danno patrimoniale non le era stato riconosciuto perch� non aveva dimostrato lo svolgimento di una attivit� professionale produttiva di reddito mentre il danno da perdita di chance non le era stato riconosciuto perch� non aveva provato la maggiore difficolt� nello svolgimento dell'attivit� di casalinga, in seguito all'invalidit� riconosciuta.
La questione giungeva in Cassazione e in questa sede i giudici di legittimit� (con ordinanza n. 26850/2017) davano ragione alla donna precisando che la perdita patrimoniale, anche a titolo di chance, doveva essere accertata e liquidata con criteri equitativi attraverso il ricorso alla prova presuntiva.
In buona sostanza doveva presumersi che la vittima in seguito all'invalidit� nella misura del 25% avrebbe percepito un reddito inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto percepire in assenza dell'infortunio.
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