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Data: 25/04/2018 22:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Le proposizioni di legge sono algoritmi! Infatti, sono costruite secondo il modello «se… allora», alla verificazione di un fatto, discende una sanzione. Già presso la Camera dei Deputati il 30 marzo 2017 venne presentato in una prima versione, poi accresciuta, un libro estremamente significativo e ricco di un sontuoso apparato di note. E' possibile un diritto/esito processuale… calcolabile in anticipo con la logica formale? Ipotizzabile una coerenza scientifica tra norma e decisione del giudice? Il problema più spinoso è rappresentato dal seguente quesito: chi interpreta il diritto e, poi, qual è la sua sensibilità? E come la mettiamo, infine, con l'art. 101, 1° co., Cost. che assoggetta tutti, giudici in prima fila, alla legge? 1. La sperimentazione pratica della giustizia predittiva La casella iniziale è rappresentata proprio dall'art. 101 Cost., che dà un imprinting di civil law al nostro sistema, per quanto oramai si possa discettare di sistema ibrido, stante l'orientamento progressivo verso il common law. Memore di lontani seminari di Renato Borruso, cui si deve l'affermazione dell'informatica giuridica, ha suscitato in me un enorme interesse l'innovativo, anzi proprio rivoluzionario!, testo che Luigi Viola, scienziato del processo, avvocato di successo e, in special modo per il mio metodo… affettivo di vedere il mondo, persona che stimo da più di un decennio di assidua osservazione, ha dedicato all'Interpretazione della legge con modelli matematici. Il volume, edito dal Centro Studi di Diritto Avanzato - testo consigliato per gli scritti di avvocatura, magistratura e altri concorsi pubblici - si segnala per chiarezza e linearità verso l'ambizioso fine di offrire un'integrazione dell'attività del giurista - avvocato, magistrato, notaio, accademico, cultore della materia giuridica - con l'individuazione della tesi preferibile coerente con il dettato di legge. La traiettoria vuole dirigersi verso il fine sommo: l'auspicabile certezza del diritto. Tale concetto, che altro non è che la prevedibilità (oggettività?) dell'esito giudiziale, fa il paio con la ragionevole durata del processo: più cala l'aleatorietà della pronuncia, meno intralci e lungaggini incontreremo sul nostro cammino. L'attenzione dell'Autore, docente in innumerevoli corsi di preparazione sia per la magistratura ordinaria che per l'esame di avvocato, si rivolge così all'enucleazione dei singoli argomenti dirimenti. La nostra realtà - lo sappiamo troppo bene - è costituita da un reticolo di norme giuridiche e di norme logiche che ci attorcigliano e ci imbrigliano: ci attanagliano. Poniamo la mente alla Corte di Cassazione. In modo particolare a quando esercita il controllo sulla motivazione della sentenza di merito. Soltanto se comprendiamo come la Cassazione decide e dovrebbe decidere potremo rendere prevedibile la decisione della Cassazione. Il paradosso sta proprio in questo aspetto: la Cassazione è nata per rendere prevedibili le decisioni dei giudici di merito, ma essa stessa è divenuta ormai il giudice più imprevedibile del sistema processuale. La sperimentazione pratica della giustizia predittivaE così il mio Amico Luigi Viola ha sperimentato positivamente il suo modello sull'attesa pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul tema dei c.d. danni punitivi. S'impone un recap minimo e liofilizzato della tribolatissima questione. Ricorderete che il leading case era costituito da Cass. n. 1183/2007: i danni punitivi sono contrari all'ordine pubblico e viene vietata la delibabilità di sentenze di condanna straniere che li contengano (sappiamo che in Francia la Cour de cassation 7 novembre 2012, n. 11-23871 ritiene i danni punitivi contrari all'ordine pubblico soltanto se liquidati in misura eccessiva). Ma, poi, con l'ordinanza di rimessione n. 9978 del 16 maggio 2016, giustamente, il Cons. Antonio Pietro Lamorgese ritenne di proporre la questione alle Sezioni Unite. E così fuoriuscì dal cilindro in ermellino di Piazza Cavour la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, Pres. Giovanni Amoroso, Rel. Pasquale D'Ascola, che stabilisce che non è ontologicamente incompatibile con il nostro ordinamento l'istituto di origine statunitense dei danni punitivi, purché la pronuncia sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità di delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i limiti quantitativi. Inquadramento generale dell'operaLa fatica di Luigi Viola prende, dunque, le mosse da un primo capitolo di inquadramento generale volto alla spiegazione di cos'è l'interpretazione in ambito giuridico. Qualunque sia il fine del nostro lavoro, dobbiamo rivolgere la nostra attività alla comprensione della disposizione di legge (di più disposizioni di legge che regolano la materia d'indagine). Allora il prestigioso Autore chiama in suo soccorso le scienze esatte. Tipo la matematica, ideale per la semplificazione, l'affidabilità, la celerità. Ma l'interpretazione giuridica - si interroga il Prof. Viola - «è davvero permeabile a modelli matematici, o comunque modelli tali da determinare la prevedibilità del giudizio?». Qui segue un parallelo tra norma e suo effetto: castigo, premio, pena o ricompensa che lo si voglia definire a seconda delle peculiari situazioni. In tal modo l'individuo saprà già prima a quali conseguenze andrà incontro. Anticipavamo nel preambolo della presente recensione che il vero ed autentico problema è l'interprete della norma. Costui si porta nella gerla il fardello delle (sue personali) clausole generali (buon costume, ragionevolezza, buona fede…) che con Luigi Viola potremmo definire «valoriali». E allora come si fa a procedere nella ricerca se non esistono leggi o fatti storici ma solo la loro interpretazione soggettiva? Assume allora un ruolo centrale e dirimente l'art. 12 delle Preleggi. Si tratta delle Disposizioni sulla legge in generale, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. L'Autore nella ricerca della soluzione ai problemi ermeneutici pone in risalto che già tale disposizione di legge contempla una regola matematica. L'art. 12 Preleggi - ricorda Luigi Viola «l'unico rubricato espressamente interpretazione della legge» - ha una scala gerarchica ed una catena di comando in cui un'interpretazione ha la prevalenza sull'altra: a titolo esemplificativo, l'interpretazione analogica è permessa soltanto in subordine rispetto a quella letterale. Ecco allora che le stesse clausole valoriali soggettive debbono attenersi e sottostare alla criteriologia dell'art. 12 Preleggi, «unica certezza metodologica da seguire» nell'opera di ermeneutica. Il faro dell'art. 12 delle PreleggiQual è di preciso l'area d'intervento coperta? Lo spettro operativo dell'art. 12 Preleggi abbraccia tutte le disposizioni di legge, civili, penali e amministrative. «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». In sostanza ci ricorda il Prof. Viola che l'art. 12 Preleggi «serve a trovare la norma all'interno della disposizione (la disposizione è l'enunciato letterale, mentre la norma è il risultato a cui si giunge dopo l'attività interpretativa)». Non Vi anticipo altro (qualcuno ha scritto, commentando il volume, che Kelsen sarebbe fiero di questo Allievo) perché avrete modo di compulsare la validità del testo di Luigi Viola che avrò l'onore ed il piacere di contribuire a presentare domani, 26 aprile 2018, a partire dalle ore 12:30 fino alle ore 19:30 in un evento congressuale contraddistinto, escluso lo scrivente, da un panel davvero sontuoso. Vi aspettiamo, dunque, a Palazzo di Giustizia di Roma, Sala Occorsio, in Via Golametto, n. 11, per un'occasione di apprendimento e di confronto davvero apprezzabile. |
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