Data: 27/04/2018 15:40:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Capita non proprio raramente che i destinatari della comunicazione ai sensi degli artt. 7,8 e 10 bis Legge n. 241/90 non diano la dovuta importanza a questo atto di avvio del procedimento.
Nel caso in cui, ad esempio, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura decida di avviare il procedimento amministrativo per l'emissione di un provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, sarà bene seguire alla lettera le istruzioni che vengono impartite sulla nota trasmessa dal Dirigente della Divisione.
Questo perché per l'interessato è possibile intervenire nel procedimento amministrativo avviato, utilizzando lo strumento difensivo delle "osservazioni", sotto in elenco.

Il preambolo

Di solito l'atto di avvio di cui spieghiamo la funzione si apre con un preambolo, una breve introduzione nella quale l'autorità annota, ad esempio, ciò che è risultato dalla lettura del certificato dei carichi pendenti.

Le considerazioni preliminari

Fatto questo, l'amministrazione spiega alla persona interessata che, siccome i comportamenti tenuti fanno venire meno il requisito dell'affidabilità circa il non abuso delle armi, viene aperto il procedimento per l'adozione di provvedimenti inibitori relativamente al porto delle armi.

Le comunicazioni

Terzo step: di solito questa sezione dell'atto preliminare è riservata alle comunicazioni su chi è il responsabile dell'unità organizzativa finalizzata all'istruttoria e all'eventuale emissione del definitivo respingimento della licenza di porto di fucile uso sportivo; oltre al responsabile dell'emissione del divieto detenzione armi (Prefetto).

L'avviso per la presentazione delle osservazioni

Si tratta del passaggio cruciale per il destinatario dell'atto di avvio di cui parliamo; in questo caso la Divisione avverte che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio si possono presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Tali atti saranno valutati dal Dirigente.
La precisazione che è bene fare è la seguente: il fatto che sia utilizzata la locuzione "possono" non deve trarre in inganno perchè è una mera facoltà (e non un obbligo).
Detta in altri termini: pur essendo -nella realtà- una facoltà, si ritiene che l'utilizzo proficuo di tale possibilità difensiva sia importante al punto da correggere e/o contribuire a far rivedere la situazione alla Questura.
Ecco perchè la si dovrebbe considerare un vero e proprio "obbligo", visto che è di stretto interesse del richiedente.

L'avviso per la visione dei documenti

Altro passaggio cruciale dell'atto è l'avviso di poter prendere visione degli atti del procedimento, eccetto quelli per i quali l'accesso è escluso, inoltre richiedere notizie sullo stato del procedimento.
L'avviso si completa con l'indicazione delle modalità per esercitare il diritto di accesso:
a) richiesta in carta semplice ed estrazione cartacea;
b) inoltro dei documenti a mezzo posta elettronica certificata.

L'avviso dei termini del procedimento

Non meno importante rispetto ai punti sopra elencati è l'avviso dei termini di conclusione del procedimento; questi vengono interrotti e ricominciano dalla data di presentazione della eventuale documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine utile per la loro proposizione.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Tutte le notizie