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Data: 26/04/2018 09:00:00 - Autore: Manuele Serventi Merlo di Manuele Merlo Serventi - Whatsapp è divenuto oramai uno strumento indispensabile di comunicazione quotidiana. Giornalmente, infatti, per suo tramite, nel mondo sviluppato si diffondono miliardi di messaggi dal contenuto più disparato in conversazioni tra persone "singole" o "in gruppi". Lasciando da parte il fatto che molto spesso il contenuto di tali conversazioni può avere un aspetto rilevante anzitutto sul piano penale e la problematica generale riguardante il diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni disciplinata, oltre che dalle norme dettate in materia, dalle condizioni generali del servizio, un fenomeno di tale portata non poteva non avere forti ripercussioni anche in altri campi del diritto. Ci si riferisce, in particolare, al diritto del lavoro dove si è giunti a discutere se sia utilizzabile Whatsapp da parte del datore di lavoro come valido strumento di comunicazione del licenziamento nei confronti del proprio lavoratore subordinato. Licenziamento via WhatsApp, la giurisprudenzaSu questa specifica problematica è intervenuta nel 2017 una sentenza di merito abbastanza importante in quanto, finora, costituisce l'unico precedente giurisprudenziale in materia conosciuto. Si tratta della sentenza del Tribunale Sez. Lavoro di Catania del 27.06.2017, numero sconosciuto. I fatti alla base della decisione possono così essere riassunti: un lavoratore aveva ricevuto a mezzo whatsapp la comunicazione del suo licenziamento da parte di un dirigente dell'azienda per la quale lavorava. Impugnato il licenziamento prima in sede stragiudiziale, successivamente decideva di adire il giudice del lavoro competente. Investito della questione il giudice chiamato a decidere ha affrontato anzitutto la questione relativa, appunto, all'efficacia del licenziamento intimato tramite messaggistica. Problematica che il tribunale di merito ha ritenuto di risolvere in maniera positiva, riconoscendo cioè la legittimità di tale condotta da parte del datore di lavoro. Ad una conclusione di questo genere il giudice catanese del lavoro è giunto valorizzando il fatto che la normativa in materia di licenziamento attualmente in vigore prescrive unicamente che questo sia comunicato in forma scritta. Una comunicazione in forma scritta che per la sua validità non necessita di particolari formule sacramentali , essendo sufficiente che la volontà di licenziare sia chiara ed immediatamente percepibile come tale dal lavoratore. Così statuendo, la decisione riportata non fa altro che riprendere un costante insegnamento giurisprudenziale della Cassazione molto flessibile in materia per il quale la volontà di licenziare può considerarsi validamente comunicata anche, addirittura, se " ... comunicata al lavoratore ... in forma indiretta" (In tal senso: Cass. Civ., sez. Lav., 13 agosto 2007, n. 17652 per cui era da ritenersi corretta la decisione del giudice di merito secondo cui la consegna del libretto di lavoro da parte della società con la data di cessazione del rapporto integrava atto formato di recesso). Volendo trarre le conclusioni finali, quindi, fermo quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi valida ed efficace la comunicazione del licenziamento fatta al lavoratore da parte del datore di lavoro con il messaggio di whatsapp. |
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