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Data: 26/04/2018 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Ai sensi del dlgs. n. 198/2009 la class action è esperibile anche nei confronti della pubblica amministrazione o del concessionario del sevizio pubblico "al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione di un servizio pubblico". Vediamo insieme chi può agire, contro chi, per quali ragioni, come si svolge il procedimento e a quali esiti può condurre, precisando che la concreta applicazione del decreto, per regioni e gli enti locali, richiede l'emanazione progressiva di decreti da parte del Presidente del Consiglio. Indice:
Class action pubblica: disciplina[Torna su]
Il dlgs. n. 198/2009 "in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici", in attuazione della legge n. 15/2009, nota come "legge Brunetta", ha introdotto la class action pubblica esperibile nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi. Soggetti passivi esclusi[Torna su]
La class action pubblica non si può intraprendere nei confronti delle autorità amministrative indipendenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli organi giurisdizionali, delle assemblee legislative e degli altri organi costituzionali. Finalità[Torna su]
La class action persegue l'obiettivo di ripristinare il corretto svolgimento della funzione pubblica a cui è preposta la pubblica amministrazione o l'esatta erogazione del servizio. Attraverso la class action non è possibile avanzare richieste risarcitorie nei confronti della P.A. Chi vuole farlo deve ricorrere ai rimedi ordinari. Soggetti attivi[Torna su]
Possono intraprendere una class action pubblica "i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" che subiscono una lesione diretta, concreta ed attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei a causa della condotta attiva o omissiva della pubblica amministrazione o di un concessionario pubblico. Ai sensi del comma 4 art. 1 inoltre: "Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1." Violazioni della P.A.[Torna su]
La class action pubblica presuppone un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione che può consistere:
Fase pre-contenziosa[Torna su]
Prima di proporre il ricorso in sede giudiziaria il ricorrente è tenuto a notificare preventivamente una diffida alla pubblica amministrazione o al concessionario con cui si concedono 90 giorni di tempo per soddisfare le richieste dei soggetti interessati. La diffida è notificata all'organo di vertice della P.A, il quale assume senza ritardo le misure opportune, individua il settore che si è reso protagonista della violazione, dell'omissione o del mancato adempimento e lo invita ad eliminarne le cause. Le misure intraprese vengono comunicate all'intimante, se però la pubblica amministrazione o il concessionario ritengono che vi siano altri soggetti coinvolti nella violazione invitano il privato a diffidare anche loro. In alternativa, l'interessato può ricorrere alle procedure conciliative previste dalla carta dei servizi, come previsto dall'art. 30 della legge n. 69/2009 e in caso di esito negativo proporre ricorso entro un anno. Ricorso[Torna su]
Il ricorso si può proporre entro un anno dal decorso dei 90 giorni previsti dalla diffida, se "l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Del ricorso viene data notizia sul sito dell'amministrazione o del concessionario intimati, oltre ad essere comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel giudizio "nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso. " Giudizio[Torna su]
In corso di causa, in giudice amministrativo preposto, nel giudicare la condotta della pubblica amministrazione o del concessionario citati, deve tenere conto della condizione in cui questi operano, ossia delle risorse strumentali e finanziarie e del personale di cui effettivamente dispongono. Egli inoltre "nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio." Esito del giudizio[Torna su]
Il giudizio può concludersi con l'accoglimento o il rigetto del ricorso e "della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso" ossia sul sito istituzionale istituzionale della pubblica amministrazione o del concessionario. Se il giudice accoglie il ricorso, dopo aver accertato la violazione, ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di rimediare alla propria condotta "entro un termine congruo". Nel rispetto dei principi su cui si fonda l'attività della pubblica amministrazione, l'attività necessaria a ripristinare il corretto svolgimento o la corretta erogazione del servizio non dovrà comportare nuove spese e oneri. La pubblica amministrazione dovrà cioè utilizzare le risorse che le sono già state assegnate in via ordinaria. L'accoglimento comporta altresì l'obbligo per la pubblica amministrazione o il concessionario di accertare la condotta e adottare i necessari provvedimenti nei confronti di quei soggetti che da soli o in concorso hanno commesso la violazione. Ai sensi del comma 6 art. 4: " Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio." Qualora la pubblica amministrazione perduri nella sua inottemperanza, ossia non adempia spontaneamente alla sentenza, si può procedere con il relativo giudizio amministrativo di ottemperanza di cui al all'articolo 27, comma 1, n. 4, R.D n. 1054/1924. Disposizione di raccordo: art. 2 dlgs. 198/2009[Torna su]
L'art. 2 del dlgs. 198/2009 prevede disposizioni di raccordo della class action pubblica con i rimedi disciplinati dal Codice del Consumo agli articoli 139, 140 e 140-bis e con i procedimenti instaurati da organismi con funzione di regolazione e controllo. Nel caso in cui questi giudizi siano stati instaurati prima la class action pubblica non è proponibile, se invece il procedimento innanzi all'organismo di regolazione o i procedimenti di cui agli artt. 139 e 140 del codice del consumo sono instaurati dopo la class action pubblica, questa viene sospesa fino alla definizione degli altri. Class action: per regioni ed enti servono i decreti[Torna su]
Il comma 2 dell'art. 7 "Norma transitoria prevede infine che: "In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli enti locali è determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Vai alla guida La class action |
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