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Data: 27/04/2018 20:31:00 - Autore: Redazione![]() Nel procedimento di messa alla prova, infatti, ha scritto il giudice delle leggi, manca una condanna e "correlativamente manca un'attribuzione di colpevolezza dell'imputato", il quale viene sottoposto, su sua richiesta, a un trattamento alternativo alla pena applicabile nel caso di un'eventuale condanna. Anche l'esecuzione del trattamento, inoltre, è rimessa alla volontà dell'imputato, che può farla cessare in qualsiasi momento, facendo così riprendere il procedimento penale. Per cui, per la Consulta, l'istituto della messa alla prova non viola tra gli altri, gli artt. 25 e 27 della Costituzione, "sotto il profilo, rispettivamente, della presunzione di non colpevolezza e della determinatezza del trattamento sanzionatorio".
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