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Data: 07/02/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 27001/2005) ha stabilito che la vigilanza sui cani randagi spetta alle unità sanitarie locali e, per esse, alla aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime. Nel caso di specie la Corte ha fatto riferimento a quanto disposto dall'art. 6 della legge della Regione Puglia n.12 del 1985, secondo la quale spetta ai servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che ?dopo la soppressione delle USL, operata dal d.lgs n.502 del 1992, istitutivo delle AUSL, i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) sono le stesse Regioni: articoli 6, primo comma, della legge n.724 del 1994 e 2, quattordicesimo comma, della legge n.549 del 1985?.
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