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Data: 02/05/2018 16:30:00 - Autore: Barbara Pirelli Nella puntata di oggi della rubrica "Diritto-pret-a-porter" ideata dall'avv. Barbara Pirelli, parliamo della responsabilità del medico di base, tenuto, secondo la Cassazione, a visitare e diagnosticare e non a limitarsi a fare prescrizioni di farmaci. Secondo una recente sentenza della S.C., infatti, (la n. 3869/2018), risponde di omicidio colposo il medico di base che sottovaluti il forte dolore lamentato dal paziente. Omicidio colposo per il medico di famiglia che sottovaluta i dolori lamentati dal pazienteNella vicenda in argomento un medico di famiglia é stato condannato per omicidio colposo perché non aveva compreso che il forte dolore alla gamba lamentato dal paziente fosse stato determinato da una frattura e, quindi, aveva trascurato di disporre degli accertamenti diagnostici obiettivi. Il medico non aveva neanche ritenuto di visionare gli arti inferiori del proprio paziente, limitandosi a prescrivere dei farmaci antibiotici. In seguito, per la mancata tempestiva diagnosi e cura della patologia, il paziente moriva per tromboembolia; la difesa del sanitario aveva sostenuto che il ruolo del medico di base fosse semplicemente un ruolo di natura amministrativa con il compito di prescrivere dei farmaci. Dunque, si è cercato di dimostrare che la condotta omissiva dovesse addebitarsi anche ad altri medici intervenuti successivamente. La Corte di Cassazione ha invece considerato "abnorme" la condotta del medico di base ritenendo che la professione sanitaria imponga "ben altra diligenza". La Corte ha quindi chiarito che: "l'interruzione del nesso di causalità tra una determinata condotta ed un evento si ha solo quando la causa sopravvenuta derivi da un rischio nuovo ed incongruo rispetto al rischio originario determinato dalla prima condotta". Nel caso di specie, invece, il decesso del paziente era dovuto alla frattura che il medico non aveva diagnosticato tempestivamente, per cui era provato il nesso di causalità tra l'omissione del sanitario e la morte. |
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