Data: 03/05/2018 14:12:00 - Autore: Matteo Dellapina
Avv. Matteo Dellapina - La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. "legge di bilancio 2018") ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica (c.d. "e-fattura") per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Un anticipo di tale obbligo si avrà a partire dal 1° luglio 2018 quando l'e-fattura diventerà obbligatoria per i rifornimenti di carburante[1] ed i subappalti della Pubblica Amministrazione[2].

Relativamente al primo caso, la fatturazione elettronica sostituirà la c.d. scheda carburante: il gestore della stazione di servizio dovrà emettere il documento fiscale in formato elettronico che sarà poi trasmesso direttamente al cliente finale attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è già operativo per le fatture emesse nei confronti della P.A..

Tale rivoluzione comporterà vari oneri sia in capo al cliente titolare di partita IVA che acquisterà il carburante e sia in capo al gestore della stazione di rifornimento.

Obblighi di fatturazione del distributore di carburante

Come anticipato, dal 1° luglio 2018 i distributori di carburante dovranno emettere la e-fattura ai clienti titolari di partita IVA che acquisteranno il carburante, benzina e gasolio utilizzati per autotrazione[3].

Inizialmente potranno verificarsi problemi dovuti soprattutto al nuovo strumento di fatturazione, al contenuto della fattura, al momento dell'emissione del documento fiscale.

Contenuto della fattura

Anzitutto quale dovrà essere il contenuto della fattura elettronica rilasciata dal distributore?

La L. n. 205/2017 e la circolare N. 8/E dell'Agenzia delle Entrate hanno previsto che il contenuto del documento fiscale è regolato dagli artt. 21 e 21 bis del D.P.R. n. 633/1972.

Una delle principali novità e differenze rispetto alla scheda carburante consiste nella mancata indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo (modello, casa costruttrice, etc. …) all'interno della fattura. Vero è che il cliente potrà chiedere al distributore di poter inserire la targa del veicolo o altri dati identificativi per determinate finalità, quali la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, al fine della relativa deducibilità. La targa potrà essere fornita utilizzando il campo "Mezzo Trasporto" del file della fattura elettronica.

Nel caso di una pluralità di operazioni, realizzate nello stesso momento o in periodi differiti e contenute in un'unica fattura, se una di esse imponga nuovi obblighi di documentazione elettronica, tale forma dovrà essere estesa all'intero documento fiscale. Per es., se un soggetto titolare di partita IVA, oltre al rifornimento di carburante presso un distributore, dovesse far eseguire qualche altra tipologia di intervento (es. sostituzione tergicristallo, lavaggio, rabbocco olio, etc. …), oppure acquisti altri beni o servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente le operazioni dovrà essere rilasciata in forma elettronica. Il formato elettronico prevarrà ed "assorbirà" anche gli altri formati.

Emissione della fattura anche tramite App

La fattura sarà generata dal distributore mediante una procedura web e un software da installare sul personal computer oppure tramite app (tali strumenti saranno messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria). Nulla vieta di dotarsi di software gestionali specializzati per la creazione dei documenti elettronici, che rispettino i requisiti previsti.

Il cliente dovrà preventivamente comunicare al distributore i propri dati, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare l'e-fattura .

Per facilitare la fatturazione elettronica, verranno resi disponibili:

- un software da installare sul pc (che predispone la e-fattura);

- una procedura web e un'app, che consentirà di predisporre la fattura e trasmetterla al SdI;

- un servizio web per creare un QR CODE, che risulterà vantaggioso per acquisire automaticamente le informazioni;

- un servizio di registrazione, per indicare al SdI l'indirizzo telematico per la ricezione dei file;

- un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il SdI. Sarà consultabile all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;

- servizi web a carattere informativo, volti a fornire assistenza, sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

Una volta creata la fattura elettronica questa sarà inviata al destinatario. Ma l'invio verrà "filtrato" dal SdI, ossia il Sistema di Interscambio, che costituisce il canale di trasmissione dedicato alle sole fatture elettroniche.

Tale SdI avrà una funzione assai delicata: verificherà l'esattezza della fattura elettronico. Se conterrà errori, il SdI la scarterà, inviando una ricevuta di scarto al distributore che ha emesso la fattura (la fattura si considera non emessa). Se invece la fattura risulterà regolare, chi ha inviato il documento fiscale riceverà una notifica di esito positivo (Il SdI avrà tempi di elaborazione che potranno variare dai pochi minuti fino ad un massimo di 5 giorni, ossia la notifica di errore o di esito positivo potrà arrivare immediatamente o dopo un lasso di tempo più elevato).

Si potrà far ricorso alla fattura differita purché all'atto della cessione venga rilasciato all'acquirente un documento, elettronico o analogico, che indichi la data di acquisto, le generalità del cedente-distributore, del cessionario-acquirente ed anche dell'eventuale trasportatore, oltre alla descrizione esauriente dei beni ceduti (natura, quantità e qualità).

Credito d'imposta per il distributore

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazione effettuate dal 1° luglio 2018 mediante i sistemi di pagamento elettronici, ossia a mezzo di carte di credito, carte di debito o prepagate.

Modalità di pagamento del cliente titolare di partita IVA

Chi acquisterà carburante in qualità di soggetto passivo IVA (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e vorrà pertanto beneficiare della deducibilità dei costi d'acquisto e della detraibilità dell'IVA, dovrà necessariamente effettuare il pagamento mediante l'utilizzo di modalità specifiche, in particolare: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e postali, assegni circolari e non, vaglia cambiari e postali e mediante i mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il pagamento, attraverso tali sistemi, dovrà essere immediato, ossia all'atto dell'acquisto del carburante. Nulla vieta al cliente di accordarsi con il distributore per effettuare il pagamento in un momento differito. E' il caso dei c.d. contratti di "netting": se una compagnia petrolifera emette dei buoni carburante (o carte, ricaricabili o meno, o altri strumenti) che permettono al cliente, quale titolare di partita IVA, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina, tale operazione sarà documentata mediante l'emissione della fattura elettronica al momento della cessione/ricarica[4].

Diversamente se il buono/carta consente di rifornirsi presso una pluralità di impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, oppure presso le pompe c.d. "bianche", si avrà un semplice documento di legittimazione, non soggetto ad IVA e nemmeno all'obbligo di fatturazione elettronica.

[1] "cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori", così l'art. 1, comma 917, lett. a) della L. n. 205/2017 (c.d. "Legge di bilancio 2018").

[2] "prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica", così l'art. 1, comma 917, lett. b) della L. n. 205/2017 (c.d. "Legge di bilancio 2018")

[3] L'obbligo di fatturazione elettronica anticipato al 1° luglio 2018 non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, etc. …

[4] Cfr. provvedimento direttore Agenzia delle Entrate, prot. N. 73203 del 4 aprile 2018.


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