Data: 03/05/2018 21:12:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con il decreto legislativo n. 36/2018 (qui sotto allegato) � stato ampliato l'istituto della procedibilit� a querela di parte ricomprendendovi tutta una serie di reati che, dal prossimo 9 maggio, non saranno pi� procedibili d'ufficio.

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Nell'elenco sono comprese rilevanti ipotesi di reato ad esempio quelle di truffa, appropriazione indebita, frode informatica e anche minaccia.

Minaccia "grave" procedibile a querela

Relativamente a quest'ultima fattispecie delittuosa, il decreto incide sull'art. 612 c.p., in prima battuta, introducendo l'estensione della procedibilit� a querela nell'ipotesi prevista dal seconda comma, con riferimento al reato di minaccia "grave" tout court (punito con la reclusione fino ad un anno in luogo della multa fino a euro 1032).
Resta, invece, perseguibile d'ufficio la minaccia commessa in uno dei modi indicati dall'articolo 339 c.p., ovvero in presenza di tali circostanze aggravanti (ad esempio minaccia commessa con armi, da persona travisata o da pi� persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).
Inoltre, un ulteriore ostacolo alla trasformazione del regime di procedibilit� sussiste quando la procedibilit� d'ufficio segue alla sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale (cfr. art. 63 c.p.).

Procedibilit� a querela: la fase transitoria

Il decreto scandisce anche il funzionamento della fase transitoria per quanto riguarda i reati che diventano perseguibili a querela dal prossimo 9 maggio (data di entrata in vigore del provvedimento): ove commessi prima, il termine per la presentazione della querela decorrer� dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Invece, ove sia pendente il procedimento, il P.M (nel corso delle indagini preliminari) o il giudice (dopo l'esercizio dell'azione penale), anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informer� la persona offesa dal reato della facolt� di esercitare il diritto di querela e il termine decorrer� dal giorno in cui la persona offesa � stata informata.
La riforma ha come obiettivo quello di "migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravit�, anche attraverso la collegata operativit� dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati pi� gravi".

Minaccia a querela di parte: estinzione con condotte riparatorie

L'ampliamento dell'istituto della procedibilit� a querela va letto in parallelo con la recente introduzione di una nuova causa di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie che riguarda proprio i reati perseguibili a querela, soggetta a rimessione.
Il legislatore (con l'articolo 1, comma 1, della L. 103/2017) ha inserito nel codice il nuovo art. 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", a norma del quale "nei casi di procedibilit� a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato".
Il risarcimento del danno, inoltre, "pu� essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruit� della somma offerta a tale titolo".
Ci� significa che, ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma, anche la minaccia grave, poich� ora procedibile a querela di parte, potr� essere "riparata" dall'imputato: l'introduzione di questa nuova causa di estinzione, infatti, punta a snellire l'apparato processuale penale, riducendo i processi relativamente a fatti meno gravi e favorendo in tal modo modalit� conciliative tra i privati.

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