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Data: 03/05/2018 15:51:00 - Autore: Pier Vincenzo Garofalo Avv. Pier Vincenzo Garofalo - L'assegno sociale è stato istituito dalla Legge 335/1995 ed ha sostituito la precedente pensione sociale.
Che cos'è l'assegno sociale e chi ne ha diritto[Torna su] E' una prestazione assistenziale (annualmente aggiornata) pensata per i soggetti e le famiglie a basso reddito, ed è liquidata a prescindere dai contributi versati. Ne hanno diritto coloro che:
Assegno sociale 2018, le soglie reddituali[Torna su] Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito per aver diritto alla misura assistenziale equivale all'intero importo dell'assegno sociale, che per il 2018 è pari ad € 5.889,00 annui (repetita iuvant, la soglia viene aggiornata con cadenza annuale). Se il richiedente è invece coniugato, ai fini della liquidazione si terrà conto dei redditi di entrambi i coniugi ed il limite è ex lege raddoppiato: nel 2018 la misura di riferimento è di € 11.778,00. Allora è bene puntualizzare che, qualora la soglia reddituale venisse superata, non si avrebbe diritto all'assegno sociale. Se invece il reddito fosse inferiore alla somma prefissata, l'INPS verserebbe mensilmente un contributo integrativo, fino al raggiungimento della soglia massima (richiedente coniugato € 11.778,00, richiedente non coniugato € 5.889,00). Decorrenza e verifica dei requisiti[Torna su] Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, non è soggetto a trattenute Irpef, ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente. Redditi esclusi[Torna su] Spesso capita che in sede di prima liquidazione dell'assegno sociale, vengano conteggiate tra i redditi percepiti nell'anno di riferimento, somme che in realtà andrebbero escluse. Si precisa che la legge esclude espressamente i seguenti redditi dal e per il calcolo dell'assegno sociale:
Riguardo ai redditi sottoposti a tassazione separata (elencati tassativamente nell'art. 17 e nell'art. 7 comma 3 del T.U.I.R) la Cassazione civile, a Sezioni Unite, con sentenza del 15 giugno 2005 n. 12796 si è espressa in tal senso: "Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che l'art. 3 comma 6 l. n. 335 del 1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata". In altri termini, ai fini del calcolo del reddito per la liquidazione dell'assegno sociale si applica il principio di competenza e non il principio di cassa. Leggi anche la guida L'assegno sociale |
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