Data: 03/05/2018 17:01:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Per i nuovi compensi per gli avvocati arriva il testo coordinato del Consiglio nazionale forense. Dopo la recente pubblicazione del decreto ministeriale n. 37/2018, che contiene le modifiche al decreto del ministro della Giustizia n. 55/2014 sui parametri forensi, il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto pubblicando sul proprio sito istituzionale, una scheda di analisi (n. 20 del 27 aprile 2018) a cura dell'Ufficio studi, che ripropone il testo coordinato del decreto sui parametri (n. 55/2014), con le modifiche intervenute grazie al nuovo decreto n. 37/2018 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 26 aprile 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Nuovi compensi avvocati il testo coordinato del Cnf

Il regolamento disciplina i parametri dei compensi per le prestazioni professionali dell'avvocato quando all'atto dell'incarico, o successivamente il compenso, non sia stato determinato in forma scritta, oppure in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonchè di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge.

La norma guida è che la determinazione del compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

Tra le schede analizzate dal Cnf, vi sono i parametri generali per la determinazione dei compensi, comprensivi dell'aumento del 30% in caso di particolari "abilità informatiche", e per la determinazione del valore della controversia.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

Il compenso è determinato per fasi: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale.

Nei casi di determinazione dei compensi in sede giudiziale si terranno presenti: le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Circa le difficoltà il parametro è costituito dai contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

In particolare, il compenso determinato come sopra descritto aumenta del 30 per cento quando «gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».

Per quanto riguarda il penale, anche in questo caso si terrà conto di caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti fino al in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Determinazione del valore della controversia

Per la determinazione del valore della controversia nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei casi di giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, il parametro sarà l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. E ancora «Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale».

Il testo coordinato, infine, contiene due tabelle con i compensi nei casi (a seconda del valore della controversia) dei giudizi innanzi al consiglio di Stato e per il procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita.

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