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Data: 05/05/2018 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax - Un errore nelle norme relative all'ammissione al gratuito patrocinio, tale che sono stati necessari i chiarimenti del Ministero della Giustizia, intervenuto con una nota del 24 aprile 2018. Andiamo con ordine: due diversi testi normativi, l. n. 47/2017 e l. n. 4/2018, hanno modificato l'art. 76, comma 4-quater, d. P.R. n. 115/2002 ossia il Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo delle modifiche all'articolo che si occupa delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Gratuito patrocinio, identico comma uno non esclude l'altroCon le modifiche relative al primo testo, nell'art. 76 si inserisce il comma 4-quater che chiarisce «il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017». Ma anche la legge del 2018 è intervenuta sullo stesso articolo 76, con un nuovo comma, che ha lo stesso numero di quello sopra citato, 4-quater che spiega come «i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». E' il ministero della giustizia che torna a fare chiarezza e spiega che si è trattato «di un mero errore redazionale e non di una abrogazione per sostituzione della disposizione più risalente». In relazione a questa risposta è pacifico che «la disposizione introdotta dalla l. n. 4/2018 è stata indicata come "comma 4-quater" nonostante esistesse già una disposizione (di diverso tenore) così denominata introdotta dalla l. n. 47/2017». Ora si attende l'intervento del legislatore. Un ulteriore, decisivo chiarimento del ministero riguarda la condivisione nelle banche dati normative e dall'Ufficio legislativo giunto alle medesime conclusioni, «condividendo l'utilità di una modifica legislativa che consenta la correzione dell'errore segnalato». |
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