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Data: 06/05/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, bensì impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il "quantum debeatur", sia che la stessa sia estesa all' "an" della pretesa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell'ordinanza n. 10410/2018 (qui sotto allegata). Un avvocato aveva promosso ricorso innanzi al Tribunale ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 28 della legge n. 794/1942, chiedendo la liquidazione dei diritti e degli onorari spettantigli per le prestazioni professionali rese nei confronti di una cliente. La domanda veniva tuttavia rigettata con ordinanza e, nel suo appello, l'avvocato riteneva che a tale provvedimento dovesse essere conferito valore di sentenza per aver deciso il giudice di prime cure sull'an della pretesa creditoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 14, comma 4 del citato d.lgs. Ciononostante, la Corte territoriale dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione sul presupposto che l'ordinanza adottata all'esito del giudizio di prima istanza non fosse assoggettabile ad appello, bensì solo ricorribile per cassazione. In Cassazione, l'avvocato ribadisce che l'ordinanza emessa dal Tribunale sarebbe stata appellabile non potendosi ritenere applicabile la disciplina del regime impugnatorio prevista dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011: con il provvedimento poi appellato, prospetta il ricorrente, il giudice aveva statuito anche sull'an del compenso e non soltanto sul quantum. Anche in tale sede, tuttavia, la domanda del legale viene respinta, malgrado i gli Ermellini riconoscano la pregressa formazione di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi del ricorrente. Liquidazione avvocati impugnabile solo in CassazioneTuttavia, sottolinea il Collegio, una più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4002/2016 e Cass. n. 12411/2017) ha spiegato in modo più convincente e maggiormente compatibile con un'interpretazione in chiave sistematica che, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile. Questa è tuttavia impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il "quantum debeatur", sia che la stessa sia estesa all' "an" della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14. Premesso che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato debbano essere trattate con le regole procedurali indicate da tale norma, sarebbe contraddittorio che, laddove la domanda riguardi l'an della pretesa, si espugna l'ipotesi di cui all'ultimo comma sull'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio. I giudici ritengono, quindi, di riaffermare il principio secondo cui le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della legge n. 794/1942, devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l' "an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda. Di conseguenza, l'ordinanza con cui la si definisce sarà assoggettabile esclusivamente al ricorso straordinario per Cassazione, come correttamente ritenuto dalla Corte d'Appello nel caso in esame. Il ricorso va dunque respinto.
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