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Data: 06/05/2018 09:00:00 - Autore: Lorenzo Sozio Avv. Lorenzo Sozio - La Polizia stradale aveva elevato un verbale di contestazione per eccesso di velocità sull'autostrada A26 ad un automobilista ben oltre due mesi dal giorno della presunta infrazione al codice della strada, con il classico metodo della visualizzazione e controllo postumi dei fotogrammi o videogrammi dei dispositivi elettronici di rilevazione della velocità, come tutor ed autovelox. Probabilmente l'agente accertatore avrà seguito il vetusto indirizzo giurisprudenziale, meno garantista e fedele alla ratio della normativa, per il quale i 90 giorni decorrerebbero dal giorno dell'accertamento da parte dell'organo a ciò deputato, perciò dalla materiale osservazione del materiale estrapolato dai meccanismi elettronici di rilevazione della velocità: ovvero il dies a quo comincerebbe a decorrere dal momento della concreta redazione del rapporto di infrazione al C.d.S. firmato dal verbalizzante. Invece non è così, va privilegiato il dato normativo nella sua concezione più fedele alla tutela dei diritti del cittadino, pertanto applicando l'interpretazione più favorevole al presunto reo. E' stato questo il principio di diritto confermato e ribadito dal Giudice di Pace di Alessandria, Dott. Setragno, con la sentenza n°140/2018 del 09/04/2018 a mezzo della quale l'organo giudicante ha sottolineato il principio giuridico appena evidenziato in merito al termine previsto dall'art. 201 C.d.S. avallando tra l'altro l'esemplare giurisprudenza amministrativa del TAR Lombardia, sez. III, 1 marzo – 7 giugno 2017, n. 1267 la quale ha messo in risalto che "ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni allo stesso Codice, elevati dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione e non dalla lettura della foto da parte dell'agente della Polizia municipale". Da ultimo è intervenuta anche la Suprema Corte la quale ha statuito che il termine per la notifica decorre dal giorno dell'effettivo accertamento, così come recita il testo normativo, ma si badi bene, per "accertamento" si intende il giorno della commessa infrazione (Cass. ord. n. 7066/18 del 21.03.2018) così come venne messo in risalto in modo dirimente persino dalla nota n. 0016968 del 7.11.2014 dello stesso Ministero dell'Interno la quale ha evidenziato che "dalla lettura complessiva del primo comma dell'art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, "non può che essere individuato in quello della commessa violazione". Avv. Lorenzo Sozio del Foro di Napoli Studio Legale Ius40 - Novara |
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