Data: 07/05/2018 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il preavviso di licenziamento è il tempo che intercorre tra la comunicazione del provvedimento e la sua esecuzione effettiva. La legge prevede che il preavviso è dovuto in caso di licenziamento per giustificati motivi soggettivi e oggettivi. Nel momento in cui il datore non rispetta il preavviso contemplato dalla legge o dai Ccnl, il lavoratore può impugnare il licenziamento con il ricorso art. 414 e ss. c.p.c.


Preavviso di licenziamento: cos'è

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Ai sensi dell'art. 2118 c.c., che disciplina il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato: "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro."

Il preavviso è pertanto il periodo che intercorre tra la comunicazione del recesso e la cessazione effettiva del contratto di lavoro, che il recedente deve rispettare nel momento in cui desidera estinguere unilateralmente il rapporto di lavoro. Si parla di preavviso di licenziamento quando a recedere dal contratto è il datore di lavoro. Come si evince dalla lettura dell'art. 2118 c.c. non esiste un termine unico di preavviso valido per tutti contratti di lavoro, ma termini diversi previsti dai vari contratti collettivi nazionali di categoria. In assenza di indicazioni si fa riferimento agli usi o all'equità.

Preavviso di licenziamento: quando è dovuto

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L'art. 3 della legge n. 604/1966 prevede che: "Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa."

La norma prevede quindi due tipi di licenziamento:

- per giustificati motivi soggettivi

ricollegabili a inadempimenti contrattuali del dipendente:

  • abbandono del luogo di lavoro senza motivo;
  • provocazione di una rissa sul posto di lavoro;
  • minaccia a un collega o a un superiore;
  • violazione reiterata delle disposizioni del Codice Disciplinare (in questo caso non è dovuto il preavviso);

- per giustificati motivi oggettivi

legati a motivi aziendali legati alla produzione, alla riorganizzazione del lavoro o a una crisi economica o di scarsa liquidità. Ne costituiscono esempi tipici:

  • la cessazione dell'attività;
  • la delocalizzazione di alcuni servizi o produzioni;
  • la soppressione del posto di lavoro;
  • l' accorpamento delle mansioni al datore.

Licenziamenti senza preavviso: il ricorso

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Appare quindi chiaro che, se un lavoratore viene licenziato senza il rispetto del termine di preavviso nei casi in cui la legge lo prevede, ha il diritto di impugnare il provvedimento del datore. L'impugnazione giudiziale del licenziamento senza preavviso si effettua con ricorso ex art. 414 c.p.c che deve contenere:

  • l'indicazione del giudice,
  • i dati identificativi del lavoratore (attore) e del datore di lavoro (convenuto),
  • l'esposizione dei fatti e degli elementi giuridici sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni
  • i mezzi di prova di cui il ricorrente vuole avvalersi e dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il ricorso, una volta redatto deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente con i documenti in esso indicati. Da questo momento ha inizio il procedimento applicabile alle controversie di lavoro individuali disciplinato dagli artt. 415 c.p.c – 441 c.p.c.


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