Data: 07/05/2018 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi - Non c'è prescrizione per l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio. Tale ordine infatti non avendo natura punitiva - repressiva, ma di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio non si estingue per il decorso del tempo. È quanto ha confermato la terza sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 18910/2018 sotto allegata), dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo e una donna per la revoca dell'ordine di demolizione disposto dal tribunale.

Per il Palazzaccio, il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. In violazione del principio di autosufficienza, infatti, i ricorrenti non indicano in modo specifico quali fossero i motivi negletti dal Tribunale che, nel respingere la loro domanda, ha affermato che il Comune di Pozzuoli aveva rigettato l'istanza di condono. Ciò non consente di comprendere in che modo la "ratio decidendi" (apparentemente corretta) del provvedimento impugnato potrebbe essere sovvertita dall'eccepito mancato esame delle ragioni difensive.

Né tantomeno può essere accolta la tesi, scrivono i giudici, dell'estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione ai sensi dell'art. 173, c.p. Difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, concludono, "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali" (cfr., tra le ultime, Cass. n. 41475/2016).


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