Data: 10/05/2018 16:08:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi - Versa l'Irap l'avvocato che in studio si avvale della collaborazione della moglie, anch'essa avvocato. Lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 10998/2018 depositata l'8 maggio (sotto allegata).

La Suprema Corte accoglie quindi l'appello delle Entrate contro la sentenza della Ctr dell'Emilia Romagna che aveva ritenuto, in violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, "insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione bench� il contribuente, esercente la professione di avvocato, si fosse avvalso di lavoro altrui nella forma di collaborazioni non occasionali e per prestazioni afferenti all'esercizio della propria attivit�".

Gli Ermellini decidono, con motivazione semplificata, che il motivo � fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 1136/2017 e n. 1820/2017), "in tema di Irap, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'articolo 2 del Dlgs 446/1997 ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga - pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze ovvero della sostituibilit� nell'espletamento di alcune incombenze, s� da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalit� di ciascun componente dello studio".

Nel caso di specie, la collaborazione non occasionale, desumibile anche dai non trascurabili compensi in favore del coniuge, anch'esso avvocato, era volta ad aumentare le capacit� professionali del contribuente, per prestazioni relative alla medesima attivit�, "attesa la sistematicit� del rapporto di collaborazione, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente".

Per cui la sentenza � cassata con rinvio.


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