Data: 10/05/2018 09:53:00 - Autore: VV AA
Interessante pronuncia del Tribunale di Bologna sul risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale. La sentenza 100/2018 del giudice emiliano vede la ricorrente, in seguito a un incidente avvenuto mentre attraversava le strisce pedonali, chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Convenuta è una compagnia assicuratrice, la quale contesta le molteplici voci di danno posto in essere dall'attrice, in particolare la somma richiesta che risulta essere di gran lunga superiore rispetto alle valutazioni effettuate dal medico fiduciario della compagnia.

Per rendere l'idea della moltitudine di voci di danno richieste, che sembrano più una lista della spesa che una seria elaborazione processuale, è possibile brevemente elencarle:

· Danno biologico;

· Danno esistenziale;

· Danno alla vita familiare;

· Danno alla vita sessuale;

· Danno morale;

· Danno al diritto di difesa in un processo penale;

· Danno all'attrice quale coniuge divorziato;

Tutto ciò, semplicemente, per quanto riguarda il danno non patrimoniale.

Tenendo presente quanto stabilisce la Cassazione con la sentenza 26972/2008, secondo cui «il risarcimento del danno deve essere integrale, nel senso che deve ristorare il giudizio ma non oltre», è necessario capire se sussistano o meno i requisiti per effettuare la personalizzazione del danno, come richiesto.

La risposta del giudice è negativa: se è vero che il danno biologico deve essere sicuramente risarcito, avendo sofferto per quattro mesi di inabilità temporanea, prima totale e poi parziale, è ugualmente vero che le altri voci di danno non siano assolutamente provate, per i motivi più disparati, come quello alla vita sessuale, autonomamente risarcibile solo in quei casi di reato, come la violenza sessuale o la pedofilia, in cui vi è una lesione diretta al bene protetto.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, ugualmente, le voci di danno invocate sono molteplici e per la maggior parte respinte, stante il notevole deficit probatorio che aleggiava su esse.

Ciò che viene riconosciuto, invece, è il danno emergente, ossia ogni diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito, concretizzatesi in una perdita di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato.

In particolare viene attribuito il diritto al risarcimento del danno per quanto speso per le collaboratrici domestiche, che hanno assistito il ricorrente durante i mesi di inabilità; naturalmente in misura minore rispetto alle esose, e dolosamente eccessive, richieste poste in essere dall'attrice.

A titolo di risarcimento del danno, quindi, vengono ammessi solamente il danno biologico, a titolo di danno non patrimoniale, e il danno emergente, a titolo di danno patrimoniale.

Ad abundantiam il giudice ritiene che le spese debbano essere compensate, nonostante la condanna al pagamento del risarcimento del danno da parte della convenuta; la grande differenza tra la cifra richiesta e quella spettante configura una situazione di soccombenza reciproca.

Dott. Michel Simion

Giuridica.net

Scarica la sentenza n. 100/2018 del Tribunale di Bologna



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