Data: 10/05/2018 11:15:00 - Autore: Roberto Paternicò
di Roberto Paternicò - La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 10333/2018, ha osservato: "mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell'intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati…". Così si é pronunciata la S.C., classificando la tipologia della polizza assicurativa "vita" e, nel caso in specie, in ordine al mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento di un'Impresa di assicurazione, che avrebbe dovuto adempiere a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento Consob n.11522/1998, trattandosi di una operazione finanziaria non adeguata in relazione alla persona fisica dell'investitore.
Un investimento che doveva prevedere un paniere composto da quote di fondi comuni d'investimento, azioni, nonché obbligazioni e liquidità nella misura almeno del 75%, mentre emergeva trattarsi di un unico investimento, effettuato dall'Impresa, in titoli Lehman Brothers.

Le caratteristiche delle polizze vita

Ora, al di là del caso specifico, le tipologie e le varie caratteristiche dei contratti assicurativi nei "rami vita", sono definite dall'art.2, comma 1 (Classificazione per ramo) del Decreto legislativo n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) che prevede:
"1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa".
A ben guardare, quindi, al n. III di detto comma, si consente alle assicurazioni di cui ai rami nn. I e II stesso comma, di agganciare la prestazione assicurativa dovuta a valori di riferimento, finanziariamente variabili e quindi produrre, per il beneficiario, un indennizzo finale non predeterminato.

Le polizze linked

Tipico esempio della natura giuridica dei cc.dd "contratti assicurativo-finanziari" sono le cc.dd. polizze linked: le unit linked collegate al rendimento di fondi d'investimento (monetari, obbligazionari, azionari, derivati etc.) e le index linked collegate al rendimento di indici finanziari (es: indici di borsa, titoli, etc.). La disciplina normativa per tali tipologie é ampia. Da parte delle Autorità di Vigilanza, CONSOB e IVASS, con un intreccio legislativo finanziario/assicurativo contenuto, ad esempio nell'art.25 del TUF e negli artt.120, 183 e 185 del Codice delle Assicurazioni Private nonché con una serie d'interventi regolamentari quali ad esempio: Reg.Consob n.11971/99, artt.29-34; n.16190/07, artt.83-88 e Reg.IVASS nn.05/06; 35/10; 32/09.

Polizze vita, il valore da liquidare

Dunque, per le polizze cd."vita" pare necessario che il valore da liquidare con la prestazione assicurativa sia dipendente dal rischio demografico (art.9 Reg.IVASS n.32/2009) e dall'essenziale "nozione di assicurazione" ex art.1882 c.c. ("L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana"), quindi, secondo le tavole di mortalità o di rivalutazione annua delle prestazioni (capitale o rendita in caso di vita) sulla base di parametri chiaramente individuati ai fini, anche, del calcolo del premio.
Dubbia, invece, l'interpretazione che possa considerare come "indennità", quale elemento essenziale nella configurazione di capitale o rendita nell'"assicurazione vita", la semplice restituzione dei premi versati, seppur incrementati di una percentuale variabile sul tipo d'investimento intervenuto sui premi stessi.
Se la prestazione assicurativa dipendesse, ad esempio, da un indice finanziario, saremmo di fronte a contratti cc.dd."assicurativi-finanziari" (non vita) e, qualora fossero presenti clausole contrattuali che prevedessero, ad esempio: il rischio della perdita finanziaria a carico dell'assicurato; la mancata garanzia della restituzione del capitale investito oppure, in caso di morte, la sola restituzione dei premi versati seppur con qualche interesse; non saremmo di fronte, nemmeno, a un contratto di "assicurazione".
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