Data: 10/05/2018 15:00:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi - La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo pur non assurgendo al livello di prova di quella resa alla parte non è valutabile come mero indizio bensì quale mezzo di prova diretta su cui il giudice può fondare il proprio convincimento. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione nella recente ordinanza n. 6459/2018 (sotto allegata).

Il caso

Nella vicenda, all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Grosseto e la Corte d'Appello di Firenze accoglievano parzialmente la domanda formulata da una coppia di coniugi per la restituzione di un prestito di denaro fatto alla figlia e al marito di circa 24mila euro. L'uomo ricorreva innanzi al palazzaccio, sostenendo di aver restituito la somma e lamentando l'errore della corte di merito che aveva vagliato solo in parte le dichiarazioni di un testimone (il cognato), le cui dichiarazioni dovevano essere qualificate come "testimonianza de relato actoris" e quindi di per sé senza alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, non potendo assurgere dunque a valido elemento di prova se non suffragate da ulteriori circostanze acquisite al processo. Inoltre, deduce il genero che le dichiarazioni rese dal teste, in ordine alla restituzione delle somme asseritamente erogategli dai suoceri, non valevano ad integrare gli estremi di una confessione stragiudiziale, difettando invero sia l'elemento soggettivo che quello oggettivo.

Gli Ermellini non sono d'accordo. Testimoni "de relato actoris" premettono intanto "sono quelli che depongono e riferiscono circostanze e fatti di cui sono stati informati dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio; testimoni "de relato" in genere sono quelli che depongono e riferiscono circostanze e fatti che hanno appreso da persone estranee al giudizio". Per cui, nella specie era da escludere che il teste fosse de relato o per giunta de relato actoris, atteso che, come dato puntualmente atto dalla corte territoriale, l'uomo aveva riferito circostanze apprese direttamente (tra cui una telefonata di ringraziamento da parte del cognato e la dichiarazione in sua presenza dell'assicurazione della restituzione delle somme ai suoceri). Le sue dichiarazioni quindi dovevano intendersi al contempo in guisa di riscontro testimoniale diretto della confessione stragiudiziale resa dal ricorrente al cognato, cioè a soggetto terzo, circa l'erogazione della somma di denaro, nonché in guisa di riscontro - testimoniale - diretto della confessione stragiudiziale resa dal ricorrente ai suoceri, in presenza del cognato, cioè alla (contro)parte, circa l'assunzione dell'obbligo restitutorio e dunque circa l'erogazione della somma di denaro a titolo di mutuo.

Il valore della confessione stragiudiziale al terzo

Per piazza Cavour, pertanto non può che ribadirsi l'insegnamento a tenore del quale "la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta e tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. tra le altre Cass. n. 4608/2000).

Del resto, è del tutto irrilevante, scrivono dalla S.C., la circostanza che la corte d'appello non abbia espressamente qualificato in guisa di confessione stragiudiziale le dichiarazioni rese dal ricorrente e di cui il cognato ha fornito direttamente riscontro. I giudici fiorentini hanno puntualmente motivato in ordine all'efficacia probatoria degli esiti istruttori, allorché hanno reputato la testimonianza "coerente e attendibile", implicitamente, in tal modo, assumendo le dichiarazioni confessorie stragiudiziali rese dal ricorrente e al cognato e alla (contro)parte (in presenza del cognato) come risultanze istruttorie idonee in via esclusiva a fondare il proprio convincimento". Al contempo, è indubitabile che "una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, parallelamente, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione".

Il ricorso è rigettato e il genero condannato a restituire il denaro ai suoceri.


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