Data: 11/05/2018 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non commette falso materiale in atto pubblico chi falsifica i buoni fruttiferi postali della cassa depositi e prestiti. Tali titoli, infatti, sono qualificabili come scritture private in quanto sono emessi da una società per azioni, privatizzata, che offre servizi di tipo bancario identici a quelli offerti da qualsiasi istituto di credito.

La contraffazione dei buoni fruttiferi postali, dunque, rientra nella fattispecie di falsità in scrittura privato che, tuttavia, risulta attualmente depenalizzata a seguito dell'intervento cui al d.lgs. n. 7/2016. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 20437/2018 (qui sotto allegata).

Innanzi agli Ermellini ricorrono due imputati ritenuti colpevoli di falsità materiale del privato in atto pubblico e tentata truffa aggravata: pur non riuscendo nell'intento, per cause indipendenti dalla loro volontà, i due avevano presentato all'incasso di un Ufficio Postale sei buoni postali fruttiferi della Cassa Depositi e Prestiti Italiana falsi e, con artifici e raggiri, avevano compiuto atti diretti in modo non equivoco a indurre in errore il responsabile dell'indicato ufficio sull'originalità dei buoni medesimi così da incassare illecitamente la somma di oltre 40mila euro.

La Cassazione respinge le censure due due sulla configurabilità del reato di tentata truffa posto che risultava palese la condotta truffaldina degli imputati, i quali si erano presentati all'Ufficio Postale esibendo dei titoli contraffatti con la richiesta di incassarli, prospettandone l'appartenenza a un parente, come confermato dal cassiere escusso come teste.

I buoni fruttiferi postali sono equiparabili a scritture private

Va invece derubricato il reato di "Falsità materiale commessa dal privato" in quanto la condotta dei due va, invece, inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 485 c.p., ovvero "Falsità in scrittura privata" oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 7/2016.

Sul punto, infatti, i giudici evidenziano come, seppur non si discuta sula natura di ente pubblico che continua a mantenere Poste Italiane S.p.A., nel tempo questa ha implementato "anche" servizi aventi natura più spiccatamente finanziaria e commerciale, quali per l'appunto quelli della gestione del risparmio, delle carte prepagate, eccetera.

In particolare, per struttura e funzione, il servizio di Poste Italiane consistente nella negoziazione dei buoni fruttiferi in favore dei privati, non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal sistema bancario rimanendo assoggetta a una disciplina di diritto privato.

In particolare, relativamente ai buoni fruttiferi va considerata la specifica disciplina del servizio "Bancoposta" (D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) che testimonia come i servizi di tipo bancario offerti da Poste Italiane S.p.A. siano esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi istituto di credito.

Il citato D.P.R. opera, testualmente e chiaramente, una piena equiparazione dell'attività di bancoposta a quella delle vere e proprie banche, senza prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Deve dunque ritenersi che detti documenti, i quali in quanto meri titoli di legittimazione (come confermato dalle Sezioni Unite, sent. n. 13979/2007), non possono essere configurati quali titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 c.p., ma devono essere qualificati come scritture private. Per questo la sentenza deve essere annullata con rinvio relativamente a questo capo d'imputazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.


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