Data: 15/05/2018 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Sono tante le novit� che verranno introdotte nel settore assicurativo con l'attuazione della Direttiva UE 2016/97, tra queste l'Arbitro per la risoluzione delle controversie tra clienti e assicurazioni. Per i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'IVASS � previsto l'obbligo di aderire a queste procedure di risoluzione extra-giudiziale. Il modello dell'arbitro assicurativo � lo stesso gi� presente nel settore bancario e assicurativo. Questa innovazione comporter� modifiche al Codice del Consumo, al Codice delle Assicurazioni e il raccordo con la disciplina della mediazione assistita. Gli obiettivi? Ridurre i costi legati al contenzioso giudiziario nella speranza che si rifletta positivamente sull'importo dei premi assicurativi.

Arbitro RC Auto: la Direttiva UE 2016/97

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Arriva dall'art. 15 della Direttiva UE 2016/97 il monito agli Stati dell'Unione di istituire procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e assicurazioni. Vediamo cosa prevede nello specifico questo articolo, intitolato "Risoluzione stragiudiziale delle controversie":

"1. Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformit� dei pertinenti atti legislativi dell'Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi gi� esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli organi di cui al paragrafo 1 collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva".

Per dare attuazione alla Direttiva UE 2016/97, lo schema del decreto delegato dalla legge n. 163 del 25 ottobre 2017, prevede infatti, tra le tante novit� che comporteranno la modifica del testo del Codice delle Assicurazioni private (Dlgs. 209/2005), anche l'istituzione di un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Arbitro RC Auto: le precisazioni della relazione illustrativa

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La relazione di accompagnamento allo schema del decreto di attuazione della Direttiva UE 2016/97

prevede che, in virt� dell'istituzione di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie :

  • si dovranno aggiornare gli artt. 141 e 141-octies del Codice del Consumo per inserire l'IVASS tra le Autorit� competenti in materia di ADR;
  • si dovr� inserire un nuovo articolo, il 187 � ter, intitolato "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie", nel Titolo XIII - Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato (artt. 182-187bis) - del Codice delle Assicurazioni.

Il modello su cui verr� improntato il sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative, � quello dell'Arbitro Assicurativo come quello utilizzato nel settore bancario (ABF) e finanziario (ACF).

All'art. 5 la legge delega 163/2017 prevede che i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'IVASS, avranno l'obbligo di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie, domandando a un decreto "la definizione dell'organizzazione e funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonch� alla individuazione del relativo ambito di competenza ed alle procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative". La previsione di rimedi stragiudiziali alternativi non pregiudicher� il ricorso ad ogni altro strumento di tutela gi� previsto dall'ordinamento.

Sempre a un decreto � affidata poi "la determinazione le modalit� di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter".

Verr� inoltre garantito "il necessario raccordo con la normativa vigente in materia di mediazione assistita (art. 5, comma l-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28), prevedendo che il ricorso al procedimento presso l'Arbitro assicurativo equivale, ai fini del successivo esercizio dell'azione in giudizio (condizione di procedibilit�), al preventivo esperimento del procedimento di mediazione assistita".

Arbitro RC Auto: i vantaggi

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E' nota a tutti l'elevata conflittualit� esistente tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi e e quanto essa pesi sul contenzioso giudiziario. Attraverso l'introduzione di un efficace rimedio di risoluzione delle controversie, decisamente pi� rapido ed economico, si aspira ad ottenere un alleggerimento del lavoro e dei costi del contenzioso giudiziario, con effetti positivi sui premi assicurativi.

Con l'istituzione di un organismo terzo presso l'Ivass vengono finalmente accolte le istanze delle Associazioni dei consumatori e degli operatori del settore assicurativo, che pi� volte hanno sottolineato la necessit� normativa di creare e rafforzare sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.


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