Data: 17/05/2018 19:50:00 - Autore: Marco Sicolo

Codice fiscale e conto corrente del condominio

I condomini di un edificio con meno di nove proprietari diversi possono decidere di non nominare alcun amministratore. In questo caso, per�, incombono sui medesimi alcuni adempimenti che la legge prevede come obbligatori.

Tra questi, primaria importanza ha l'assegnazione di un codice fiscale al condominio. Infatti, � necessario che quest'ultimo sia identificabile dai terzi nell'ambito dei vari rapporti giuridici.

Tale adempimento � importante anche in considerazione del fatto che il condominio � considerato sostituto d'imposta a fini fiscali. A questo proposito, una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta d'acconto pu� essere effettuata da uno qualsiasi dei condomini.

E infatti, la peculiarit� di un condominio privo di amministratore sta nel fatto che ognuno dei condomini pu� essere incaricato di specifici compiti, salva la successiva divisione delle eventuali spese. A tal fine, � opportuno, anche se non obbligatorio, aprire un conto corrente intestato al condominio, presso un istituto bancario.

Non di meno, anche nei condomini c.d. minimi � sempre consigliabile individuare un condomino che svolga funzioni analoghe a quelle di un amministratore.

L'individuazione di un condomino "facente funzioni"

La vita condominiale, sovente foriera di controversie tra i diversi proprietari, pu� anche svolgersi in maniera molto pacifica, specialmente se il numero dei condomini � molto limitato.

La nomina di un condomino di riferimento, per�, � consigliabile per il disbrigo delle comuni pratiche che caratterizzano la vita in ogni edificio.

Esempi pratici sono la rendicontazione delle spese e la riscossione delle quote condominiali, il pagamento delle bollette, la gestione della pulizia delle parti comuni (scelta della ditta, accordo sugli orari e sul trattamento economico, pagamento), il versamento delle ritenute d'acconto in qualit� di sostituto d'imposta e tutti gli altri adempimenti fiscali previsti dalla legge.

In mancanza di una figura di riferimento, occorrerebbe convocare l'assemblea e assumere singole delibere di volta in volta, anche per tali incombenze ordinarie.

L'informativa da affiggere all'ingresso

Un particolare adempimento a cui sono tenuti i condomini � quello di affiggere presso l'ingresso dell'edificio un'informativa con i recapiti di almeno un soggetto di riferimento tra i vari proprietari (ad esempio, il facente funzioni), per renderli noti ai terzi.

� anzi proprio questa previsione, contenuta nell'art.1129 c.c., a introdurre espressamente la figura del condomino che svolga "funzioni analoghe" a quelle dell'amministratore.

Le decisioni in assemblea

In ogni caso, sia per esigenze di natura ordinaria che straordinaria, � possibile, anche in assenza di amministratore, convocare un'assemblea. Il relativo potere di convocazione ricade in capo a ciascun condomino.

Il funzionamento delle assemblee condominiali � in genere disciplinato dal regolamento condominiale, ma la disciplina codicistica, anche in questo caso, si rivela molto elastica. L'approvazione di un regolamento condominiale, infatti, � obbligatoria solo nei condomini con pi� di 10 proprietari (art. 1138 c.c.).

Ben pu� accadere, pertanto, che in un piccolo condominio non vi sia n� l'amministratore, n� un regolamento cui fare riferimento. In questo caso, le regole relative alle maggioranze e ai quorum assembleari devono essere tratte direttamente dalla disciplina posta dal codice civile.

Molto importante, a questo proposito, risulta l'approvazione delle tabelle millesimali, in base alle quali il facente funzioni pu� suddividere le spese ordinarie o straordinarie, che di volta in volta si rendano necessarie.

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