Data: 21/02/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1197/2006) ha stabilito che ?il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilit� del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarit� non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacch� il diritto di credito relativo al capitale non pu� considerarsi modificazione del capitale stesso, n� d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo coma, lettera a), cod. civ., cio� come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante?.
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