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Data: 17/05/2018 20:00:00 - Autore: Domande e Risposte![]() Domanda: Se uno dei cointestatari muore per ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi con formula "Pfr" è sufficiente l'autocertificazione del decesso? Risposta: Si, è sufficiente che il cointestatario certifichi che l'altro cointestatario è morto. A dirlo è copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 12385/2014; Trib. Verona 24.11.2017) e la legge. Rimborso buoni fruttiferi: la formula PfrSecondo una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano (App. Milano del 25.10.2017) "ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente al DM 19.12.2000 deve applicarsi la disciplina contenuta nel DPR 156/1973 e nell'art. 208 del Regolamento di esecuzione". In applicazione di suddetta normativa, dunque, il rimborso fruttifero in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e "consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto". Rimborso buoni postali: disciplinaLa disciplina del rimborso dei buoni postali è contenuta nelle seguenti disposizioni di legge:
Dalla lettura completa delle disposizioni risulta che il titolare dei buoni non è tenuto a espletare nessuna formalità per ricevere il rimborso dei titoli. Pertanto, la pratica di Poste Italiane, di richiedere il certificato di morte al cointestatario dei buoni e la quietanza congiunta degli eredi del defunto risulta del tutto illegittima. Anche qualora Poste italiane abbia adottato un regolamento interno, è chiaro che in virtù del principio di gerarchia delle fonti è la legge a prevalere. Vai alla guida I buoni fruttiferi postali |
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