Data: 22/02/2006 - Autore: Cristina Matricardi
Il Garante per la Protezione dei dati personali (Provvedimento del 2.02.2006) ha stabilito che il datore di lavoro non pu� spiare la navigazione in Internet del suo dipendente e che il suo controllo � limitato ai tempi di collegamento. Solo con riferimento a tali informativa (ovvero gli accessi a Internet, il tempo trascorso) il datore pu� contestare gli addebiti al lavoratore. Nel provvedimento l'Autorit� ha vietato a una societ� l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale consultando siti (fornendone l'elenco dettagliato) a contenuto religioso, politico etc.
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