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Data: 23/02/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 27405/2005) ha stabilito che quando il debitore ha più debiti nei confronti della stessa parte, nel caso in cui non si avvale della facoltà riconosciutagli dall'art. 1193 c.c. primo comma, l'imputazione della somma "come si desume dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare d'imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati" e che, aggiunge la Corte "dall'art. 1195 c.c. si desume, inoltre, che la dichiarazione d'imputazione del creditore deve essere accettata dal debitore". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "i criteri legali dettati dal II comma dell'art. 1193 c.c. hanno carattere suppletivo e sono applicabili solo quando il debitore non abbia effettuato l'imputazione e manchi l'imputazione effettuata dal creditore".
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