|
Data: 20/05/2018 18:00:00 - Autore: Marco Sicolo Avv. Marco Sicolo - Tra i vari permessi necessari alla costruzione di edifici o all'ampliamento di immobili esistenti, c'è una particolare autorizzazione che viene richiesta quando la nuova opera dev'essere realizzata in prossimità del demanio marittimo. Si tratta del nulla osta previsto dall'art. 55 del Codice della Navigazione, che deve essere concesso dall'Autorità Marittima, cioè dalla Capitaneria di Porto. In mancanza, la realizzazione dell'opera configura un reato punibile con l'arresto o con un ammenda.
La fascia di rispetto di 30 metri[Torna su]
L'autorizzazione in oggetto è finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione e ad assicurare l'utilizzo delle aree del demanio marittimo secondo la programmazione stabilita dal ministero competente. Nello specifico, l'art. 55 cod. nav. dispone che la realizzazione di nuove opere entro 30 metri dal demanio marittimo (o dal ciglio dei terreni elevati sul mare) è sottoposta all'autorizzazione dell'Autorità Marittima. Va notato che il limite del demanio marittimo, da cui parte la c.d. fascia di rispetto in direzione dell'entroterra, non coincide sempre con la linea di costa, ma andrebbe verificato di volta in volta, consultando la documentazione cartografica ufficiale in possesso degli enti pubblici di riferimento (c.d. sistema S.I.D.). Cosa si intende per nuova opera[Torna su]
Rientrano tra gli interventi contemplati nell'articolo in esame sia la costruzione di nuove opere, sia gli interventi di ristrutturazione, se comportano un ampliamento degli edifici già esistenti. Un semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, che non comporti l'estensione della cubatura di un edificio, è invece esente dall'autorizzazione in oggetto. Allo stesso modo, il nulla osta non è necessario qualora le nuove costruzioni siano previste in piani regolatori ai quali l'Autorità Marittima abbia già dato la propria approvazione. La richiesta del nulla osta e il silenzio-assenso[Torna su]
La domanda per il rilascio del prescritto nulla osta va proposta al Capo del Compartimento Marittimo (in sostanza, al Comandante della Capitaneria di Porto competente), compilando il modello D7 rinvenibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e corredato della prevista documentazione tecnica (elaborati progettuali e relazione illustrativa). Sebbene la lettera dell'art. 55 cod. nav. riporti ancora una disposizione relativa al silenzio-rifiuto, è fuor di dubbio che, in base all'art. 20 della l. 241/90, nella fattispecie in esame operi il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto, qualora l'Autorità Marittima non provvedesse entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, la stessa è da intendersi come accolta. Restano fermi, in ogni caso, i poteri di autotutela esercitabili successivamente dall'amministrazione competente, come previsto dalla legge appena citata. Il reato di occupazione abusiva di area demaniale[Torna su]
Le conseguenze dell'inadempimento a quanto statuito dall'art. 55 Cod. Nav. possono essere molto rilevanti. In base all'art. 1161 cod. nav., infatti, tale circostanza configura il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e pertanto espone l'autore alla sanzione dell'arresto fino a sei mesi o all'irrogazione di un'ammenda di importo fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Inoltre, in base all'ultimo comma dell'art. 55 cod. nav., è prevista la sanzione accessoria della riduzione in pristino stato, cioè la demolizione dell'opera abusivamente realizzata, da eseguirsi a spese dell'autore del reato. |
|