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Data: 27/05/2018 12:25:00 - Autore: Chiara Ruggiero L'art. 39 della Costituzione è andato a definire la posizione dell'organizzazione sindacale nell'ordinamento italiano, andando ad assicurarne la più ampia libertà, garantendone l'immunità dai controlli e allo stesso tempo riconoscendole la importante funzione di protezione degli interessi collettivi che sono legati all' attività lavorativa. Il principio di libertà di organizzazione sindacaleIl comma 1 della disposizione costituzionale ha sancito il principio di libertà di organizzazione sindacale, stabilendo ai successivi commi che: - le organizzazioni sindacali sono soggette esclusivamente all' obbligo della registrazione presso appositi uffici sia centrali che periferici (art. 39, comma 2) - per poter ottenere la registrazione è necessario che gli statuti dei sindacati prevedano un ordinamento interno che deve essere a base democratica (art. 39, comma 3). A seguito della registrazione il sindacato va ad acquistare la personalità giuridica e la capacità di stipulare contratti collettivi che sono validi per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce. La mancata attuazione dell'art. 39 Cost.Il sistema previsto dai commi 2, 3 e 4 non ha mai trovato applicazione nell'ordinamento italiano, in quanto non è mai stata emanata una legge ordinaria di attuazione che avrebbe dovuto definire sia le modalità che i criteri per la regolamentazione. Cosa ha comportato la mancata attuazione dei commi 2, 3, 4?La loro mancata attuazione ha comportato due fondamentali conseguenze: 1) uno spiccato carattere di matrice privatistica 2) l' inserimento nell'ambito delle associazioni non riconosciute Quindi si arriva alla conclusione che i sindacati sono: associazioni prive di personalità giuridica. Se si va a qualificare il sindacato come associazione non avente la personalità giuridica si deve applicare ad esso la disciplina dettata dagli artt. 36 e 38 della Cost. |
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