Data: 27/05/2018 12:25:00 - Autore: Chiara Ruggiero
L'art. 39 della Costituzione è andato a definire la posizione dell'organizzazione sindacale nell'ordinamento italiano, andando ad assicurarne la più ampia libertà, garantendone l'immunità dai controlli e allo stesso tempo riconoscendole la importante funzione di protezione degli interessi collettivi che sono legati all' attività lavorativa.

Il principio di libertà di organizzazione sindacale

Il comma 1 della disposizione costituzionale ha sancito il principio di libertà di organizzazione sindacale, stabilendo ai successivi commi che:

- le organizzazioni sindacali sono soggette esclusivamente all' obbligo della registrazione presso appositi uffici sia centrali che periferici (art. 39, comma 2)

- per poter ottenere la registrazione è necessario che gli statuti dei sindacati prevedano un ordinamento interno che deve essere a base democratica (art. 39, comma 3).

A seguito della registrazione il sindacato va ad acquistare la personalità giuridica e la capacità di stipulare contratti collettivi che sono validi per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce.

La mancata attuazione dell'art. 39 Cost.

Il sistema previsto dai commi 2, 3 e 4 non ha mai trovato applicazione nell'ordinamento italiano, in quanto non è mai stata emanata una legge ordinaria di attuazione che avrebbe dovuto definire sia le modalità che i criteri per la regolamentazione.

Cosa ha comportato la mancata attuazione dei commi 2, 3, 4?

La loro mancata attuazione ha comportato due fondamentali conseguenze:

1) uno spiccato carattere di matrice privatistica

2) l' inserimento nell'ambito delle associazioni non riconosciute

Quindi si arriva alla conclusione che i sindacati sono: associazioni prive di personalità giuridica.

Se si va a qualificare il sindacato come associazione non avente la personalità giuridica si deve applicare ad esso la disciplina dettata dagli artt. 36 e 38 della Cost.


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