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Data: 22/05/2018 08:44:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'avvocato che agisce in giudizio senza il conferimento effettivo della procura da parte del cliente per il quale dichiara di svolgere attività processuale, rischia di essere condannato al pagamento delle spese di lite. L'attività posta in essere, infatti, non produce effetti sulla parte ed è il difensore ad assumersene la responsabilità esclusiva. Diversamente, invece, ove la procura "ad litem" risulti invalida o inefficace, la condanna alle spese di giudizio non sarà ammissibile. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione Civile, nell'ordinanza n. 11930/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un legale avverso la sentenza con cui il Tribunale, ravvisando il difetto della procura alle liti in una controversia da lui proposta in rappresentanza di un cliente, lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite. Decisione contestata in Cassazione ove si sottopone all'attenzione dei giudici proprio la questione riguardante il carico delle spese nell'ipotesi in cui il difensore risulti privo di procura, ossia se questa debba far carico allo stesso avvocato o meno. Spese di lite a carico dell'avvocato che agisce senza procuraGli Ermellini richiamano sul punto il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità. Risulterà dunque ammissibile la condanna del difensore a pagare le spese del giudizio che, invece, non potrà avvenire in caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem" essendo l'attività processuale provvisoriamente efficace e la procura, benché nulla o invalida, tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (cfr. Cass., SS. UU., n. 10706/2006). Nel caso di specie, la citazione introduttiva è stata notificata a cura dell'avvocato nonostante il cliente fosse deceduto. Per effetto di tale decesso, rileva la Cassazione, il mandato difensivo si era già estinto ai sensi dell'art. 1722, n. 4., c.c. e dunque il difensore aveva agito in mancanza di procura. Il suo ricorso va dunque respinto, avendo correttamente il Tribunale pronunciando la condanna alle spese dell'avvocato.
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