Data: 23/05/2018 17:41:00 - Autore: Giuseppe Fedeli

Avv. Giuseppe Fedeli - La manutenzione del fondo è a carico in via esclusiva dell'affittuario quale utilizzatore e custode dello stesso. E' quanto sottolineato dalla recente sentenza redatta dallo scrivente giudice di pace di Fermo (sotto allegata). La medesima pronuncia si occupa anche dell'insussistenza della carenza di legittimazione passiva dell'erede subentrato nel contratto di affitto e dell'insussistenza del litisconsorzio necessario.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in seno alla causa civile iscritta al n. R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

Per: …..+ 2), rappresentati e difesi dall'Avv….

- Attori-

Contro

………………….., rappresentata e difesa dall'Avv. ….

-Convenuta–

OBIETTO: RISARCIMENTO DANNI

Conclusioni: ex actis

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va decisa nei sensi in appresso. Con atto di citazione notificato il 05.02.2016 i Sigg.ri …………………………., tutti residenti in ……………….., quali comproprietari di un appezzamento di terreno sito in Contrada …………………… di ……………………., censito nel C.T. di detto Comune al fg. ……….. part. ……………….. assumendo di essere stati danneggiati a causa dei continui allagamenti del proprio fondo derivanti dalla incuria ed omessa manutenzione del terreno attiguo di proprietà di tal …………….. ma detenuto in affitto dalla Sig.ra …………….., dopo avere inutilmente esperito la proposta di negoziazione assistita al fine di determinare il quantum risarcitorio, citava in giudizio la predetta .... per sentirla condannare al risarcimento dei danni procurati. Gli instanti facevano presente che il loro terreno confinava a monte col terreno condotto dalla ....ed identificato al C.T. del Comune di …………… nel fg…….. con le part. Nn. ………………., terreno delimitato da un fosso lungo il lato Nord al confine della strada interpoderale, ed un fosso lungo il lato Est proprio al confine con la Via ………….. Storicamente detto terreno, prima sempre ben curato, non ha mai prodotto allagamenti nel terreno degli attori. Negli ultimi anni, però, causa l'omessa manutenzione dei fossi e delle scoline di raccordo si sono verificati molteplici allagamenti pure in situazioni di non eccezionale piovosità. Tale incuria ha procurato al terreno adiacente di proprietà degli attori vari allagamenti in quanto le acque meteoriche non essendo più convogliate correttamente all'interno dei fossi a causa della loro ostruzione ed a causa dell'inesistenza delle scoline, scendeva lentamente sul terreno degli attori allagandolo. Non avendo le diffide verbali e scritte sortito effetti di sorta, veniva esperita la tutela giurisdizionale. Incardinata rite la causa, resisteva in giudizio la .... confermando in comparsa di condurre in locazione il terreno citato dagli attori, ma negando ogni responsabilità degli allagamenti denunciati: eccepiva così di avere sempre realizzato i solchi, asserendo che gli allagamenti dipendevano da un tombino di piccole dimensioni posto sulla proprietà di altri soggetti, sul quale venivano convogliate le acque dei fossi, che, stante le ridotte dimensioni, non era atto a regolare il deflusso delle acque. Concludeva per il rigetto della domanda e la conseguente condanna degli attori alle spese di lite. Ammessa istruttoria durante la C.T.U. chiesta dagli attori ai fini della individuazione delle cause degli allagamenti e della opere necessarie per l'eliminazione di tali eventi e per la quantificazione dei danni, e di seguito le prove testimoniali, all'esito veniva fissata l'udienza per p.c., alla quale gli attori insistevano per la condanna della convenuta .... al pagamento di quanto indicato dal CTU pari ad € 2.127,97 oltre all'importo di € 852,29 relativo ai lavori di smontaggio, pulizia del pozzo e rimontaggio della pompa così come attestato dal preventivo della …….. –in aggiunta alle spese di lite; laddove la convenuta, eccependo in primis la carenza di legittimazione passiva della Cacchiarelli, concludevano come da comparsa di risposta. Nel merito:

1) Sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della convenuta.

La difesa della ……………….., sin dalla comparsa di costituzione, ha accettato il contraddittorio ammettendo di essere la conduttrice del terreno in oggetto. E' irrilevante il fatto che sia diventata conduttrice o in via diretta, oppure quale subentrante nel contratto di affitto precedentemente stipulato dal marito poi deceduto. Le osservazioni avanzate, solo al termine del giudizio, circa la carenza di legittimazione passiva della stessa ....quale erede, sono da considerarsi tardive ed in ogni caso infondate. Anche l'eccezione di improcedibilità in base alla quale il giudizio presupponeva un litisconsorzio necessario fra tutti gli eventuali eredi di cui però la ....non chiarisce se esistono, né quanti sarebbero, è da ritenersi infondata. E' pacifica in giurisprudenza che in presenza di un'obbligazione in solido non esiste l'ipotesi di litisconsorzio fra tutti i debitori ed il creditore può convenire in giudizio uno dei debitori senza dovere citare anche gli altri (Cass. 17221 del 29.07.2014). Ugualmente dicasi in casi di pluralità di eredi (Cass. Civ. Sez. III n. 5100/2006).In dettaglio: secondo i giudici di legittimità varrebbe il principio di diritto generale, convalidato da una costante giurisprudenza, in base al quale "ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza".In questo senso, allora, ciascun partecipante può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe l'intero asse ereditario.Alla stessa stregua dei principi di ordine generale in tema di comunione, quindi, la pronuncia sul diritto fatto valere in giudizio è destinata a produrre i suoi effetti nei riguardi di tutti i soggetti interessati, anche se non direttamente parti del giudizio. Restano, peraltro, estranei all'ambito della tutela – secondo l'orientamento delle Sezioni Unite - i rapporti patrimoniali interni tra i coeredi, destinati ad essere successivamente definiti in sede di divisione. Risulta in questo senso evidente il richiamo, sebbene non espresso, operato dalla sentenza in esame alla disciplina prevista sui limiti soggettivi del giudicato sulle obbligazioni solidali dall'articolo 1306 Codice Civile, in base al quale "la sentenza pronunciata (…) tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri (…) creditori", non operando nel nostro ordinamento l'antico brocardo di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 28 novembre 2007, n. 24657). Né parte convenuta, di là da stereotipi processuali, ha dato conto dell'interesse sostanziale a che gli altri eredi (?) fossero chiamati in contraddittorio, la partecipazione al giudizio di tutti i coeredi -puntualizzano gli Ermellini in direzione nomofilattica- potendo essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito. Quindi il debitore citato, in questo caso la ………, risponderà dell'intero debito, salvo poi eventualmente chiedere il rimborso pro quota agli altri eredi o condebitori, ove esistenti.

2) Sulla responsabilità della convenuta nella causazione dei danni.

Al punto 2 della sua comparsa conclusionale controparte deduce che i lavori da effettuarsi sul fondo non possono essere svolti dal conduttore bensì dal proprietario del fondo. Osservazione singolare in quanto la manutenzione del fondo quale pulizia dei fossi, delle scoline, e in generale di tutte le opere necessarie a mantenere l'efficienza del terreno sotto l'aspetto idraulico, indispensabile per il deflusso corretto delle acque meteoriche, compete in via esclusiva all'affittuario quale utilizzatore e custode del fondo: oggetto della causa –superfluo rilevare- è il ristoro dei danni che sono conseguenti all'omessa manutenzione del terreno.

3) Sulla eccezione relativa alla ridotta efficienza della tubazione interrata di smaltimento delle acque provenienti dai fossi del terreno della Cacchiarelli.

Sia la teste Manuela Albanesi nella propria testimonianza, sia il perito di parte Dott.ssa ……………….. nella sua relazione alla pag. 3 attestano che le acque meteoriche, stante la scarsa pulizia dei fossi e l'inefficienza e anche assenza delle scoline, ristagnano sul terreno e non defluiscono sui fossi. A tal proposito si vedono le foto prodotte con la memoria istruttoria 13.07.2016. Nella foto 1 si vede che l'acqua del fosso ad Est non riesce a raggiungere la canalizzazione che consentirebbe il regolare deflusso a causa della inversione di pendenza. A tal proposito alle pagg. 6 e 14 punto 3 il CTU rileva la necessità di riprofilare la pendenza del fosso posto ad Est per favorire il deflusso delle acque. Anche nelle foto prodotte si può osservare che normalmente il terreno si allaga senza che i fossi ricevano l'acqua da fare defluire. Quindi il problema del tombino di scarse dimensioni o della ridotta tubatura è del tutto irrilevante atteso che l'acqua nella maggioranza degli eventi piovosi neanche giunge nei fossi ma ristagna sul terreno fino a provocare l'allagamento del terreno a quota più bassa di proprietà degli attori. In buona sostanza, quanto supra è puntualmente dimostrato dai lavori da effettuarsi sul terreno individuati dal CTU, che fotografa nei fatti lo stato di incuria ed abbandono dello stesso e quindi la negligenza del custode nel non attivarsi per evitare che si producano allagamenti e danni nel fondo del vicino.

4) Sul quantum respondeatur

Infine parte convenuta non ritiene raggiunta la prova del danno, non essendoci documentazione contabile ad avvalorare il conteggio effettuato dal CTU che La ....erroneamente indica in € 1.723,84 anziché in € 2.127,97 come rettificato dal CTU nella sua perizia. A tal riguardo, sui capp. 8 e 9 della testimonianza della sig.ra ………………….., costei dà atto che la raccolta delle olive era molto inferiore rispetto a quella degli anni precedenti e molte piante da frutta si erano seccate. Anche la teste ……………. confermava la propria perizia, che addirittura individuava danni superiori a quanto indicato dal CTU. Peraltro, la CTP di parte instante è semplice allegazione priva di pondus probatorio. Acclarato dunque -previo accertamento dell'esistenza del danno- l'an debeatur, nondimeno, aporie inducono una valutazione equitativa e discrezionale del danno ex art. 1226 c.c.(ex multis Cass. n. 4534/2017): pregiudizio che si reputa congruo quantificare in complessivi € 2.250,00=, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo. Le spese vanno compensate nella misura di 1/3 in ragione della proteiformità e problematicità (in parte qua) delle tematiche (e delle circostanze) vagliate. Quanto al compenso al CTU, esso va posto in toto a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento della domanda, condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice del complessivo importo di € 2.250,00=, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo.

A' sensi dell'art. 92 cpv cpc., compensa, nella misura di 1/3, le spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.350,00 (di cui € 152,03 per spese), al netto del rimborso forfett. 15% e degli accessori ex lege.,

Pone, viceversa, i costi della Ctu, che si liquidano come da separato decreto, a totale carico della convenuta.

Sic decisum in Fermo hodie 19.05.2018

Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli


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