Data: 03/03/2006 - Autore: Silvia Vagnoni
In una recente pronuncia (Sent. n. 1179/2006) la Suprema Corte ha individuato i presupposti che consentono di beneficiare dell'assegno divorzile. In particolare ha stabilito che: "il giudice di merito investito della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di un rilevante divario nelle rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché della situazione economica attuale, per altro verso il giudice può tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato". In tema di accordi ha poi stabilito che: "gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli, per illiceità della causa, anche nella parte in cui riguardano l'assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente od esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difesa nel giudizio di divorzio stesso, trovando un simile principio fondamento nell'esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'emolumento in parola potrebbe da detti accordi venire paralizzata o ridimensionata" e che "la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, sotto il vigore della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, nonché delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dal regime degli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza o di separazione, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, onde l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione".
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