Data: 26/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Che cos'è la NASpI

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La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione, una misura di sostegno al reddito del lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro. Introdotta dall'art. 1 del dlgs. n. 22 del 4/03/2015 ha sostituto l'ASpI e la MiniASpI ed è prevista per i disoccupati involontari a partire dal primo maggio del 2015.

NASpI: quando spetta

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Per richiedere la NASpI occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver perso involontariamente il lavoro;
  • nei quattro anni antecedenti il periodo di disoccupazione devono essere state versate tredici settimane di contributi;
  • aver svolto almeno 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione (requisito che viene meno per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2022);
  • aver dichiarato al Centro per l'Impiego la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Il requisito contributivo per la NASpI

Abbiamo visto che per poter chiedere la NASpI è necessario che, nei quattro anni anteriori all'inizio del periodo di disoccupazione, siano state versate 13 settimane di contributi "utili". Sono "utili", ad esempio i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio del periodo di astensione dal lavoro sono già stati versati. Non sono utili invece, ad esempio, i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap grave come il coniuge, un genitore, il figlio, o il fratello o sorella conviventi.

Il requisito lavorativo per la NASpI

Altro requisito è quello relativo all'attività lavorativa. Per fare domanda infatti è necessario che il soggetto nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione abbia svolto 30 giorni di lavoro effettivo.

Tra gli eventi che possono ampliare l'arco dei dodici mesi all'interno dei quali può rientrare comunque il requisito dei 30 giorni, ci sono ad esempio quelli di:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • assenza per congedi e/o permessi per assistere un soggetto con handicap grave, purché autorizzato;
  • congedo obbligatorio di maternità, purché nel periodo antecedente siano stati versati i contributi;
  • congedi parentali indennizzati e intervenuti durante il rapporto di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria con attività lavorativa azzerata.

Novità dal 2022

Attenzione però: per gli eventi di disoccupazione involontaria decorrenti dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

NASpI anche per dimissioni

E' possibile fare domanda per la NASpI se ci si trova in uno stato di disoccupazione involontaria. Questa regola subisce un'eccezione in caso di dimissioni. Ci sono infatti dei casi in cui, dopo le dimissioni, il soggetto disoccupato lo è per sua volontà. Questo però non significa che le dimissioni siano sempre frutto di scelta completamente libera. Vediamo quali sono:

  • dimissioni durante il periodo di maternità;
  • dimissioni per giusta causa, quando questa è talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Come accade ad esempio quando il datore non paga per mesi la retribuzione al dipendente;
  • risoluzione consensuale del contratto di lavoro nel corso della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione proposta dal datore entro i termini concessi per impugnare stragiudizialmente il licenziamento;
  • dimissioni che seguono il rifiuto del lavoratore di trasferirsi ad un'altra sede della stessa azienda distante a più di 50 km dalla sua residenza o che raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici (Messaggio INPS n. 369 del 26/01/2018).

NaSpI: a chi spetta

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La NASpI spetta ai lavoratori subordinati che si trovano in uno stato involontario di disoccupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • personale artistico;
  • dipendenti a tempo determinato delle P.A.

Soggetti esclusi

Non hanno diritto alla NaSpi i lavoratori:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle P.A;
  • extracomunitari con permesso di soggiorno per svolgere lavoro stagionale;
  • che hanno i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia;
  • titolari di assegno ordinario d'invalidità.
Fino all'entrata in vigore della manovra di bilancio 2022 erano esclusi dal beneficio della NASpI anche i lavoratori agricoli.

NaSpI per chi lavora

La Circolare INPS n. 174/2017 ha precisato che la NASpI è compatibile con :

il reddito derivante da un nuovo lavoro subordinato;

  • lo svolgimento di 2 o più lavori part-time (con cessazione di uno dei due);
  • un lavoro autonomo preesistente e una nuova attività;
  • un lavoro accessorio o in forma flessibile;
  • borse di studio;
  • stage e tirocini professionali;
  • attività sportiva dilettantistica.

Regole particolari sono previste per:

  • gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti;
  • i possessori di Partita IVA;
  • attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco.

La circolare INPS infine ha previsto che la NASpI può essere corrisposta anche a coloro che si trovano all'estero per cercare una nuova occupazione o per altri motivi.

NASpI: quanto spetta

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Per calcolare la NASpI è necessario avere a disposizione il proprio estratto conto previdenziale, disponibile anche sul sito dell'Inps seguendo l'apposita procedura telematica, munirsi di calcolatrice e sommare le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. Ottenuto l'importo totale lo si deve dividere per il numero delle settimane di contribuzione. Il risultato infine deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

Se poi la retribuzione, come precisato dal comma 2 dell'art 4 del dlgs n. 22/2015 è pari o inferiore a certi importi, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, la NASpI è pari al 75% di dell'importo risultante. Il comma 3 prevede poi che "La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione."

Regola quest'ultima che, in virtù della manovra di bilancio 2022 viene modificata. La lettera c) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 4, comma 3, sopra richiamato, disponendo che, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2022, la NASpI si ridurrà del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (dal 1° giorno dell'ottavo mese per i beneficiari NASpI che invece hanno compiuto 50 anni alla data di presentazione della domanda).

NASpI: quanto dura

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La durata di erogazione della NASpI varia in base al trascorso contributivo del lavoratore. Essa può essere corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

NASpI anticipata

Chi desidera avviare un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa o vuole entrare a far parte di una cooperativa che prevede la prestazione lavorativa del socio può chiedere la liquidazione unica e anticipata della NASpI.

NASpI per i lavoratori stagionali

Anche i lavoratori stagionali hanno diritto alla NASpi, ma in considerazione delle caratteristiche di questi lavori, il periodo di disoccupazione è maggiorato di un mese rispetto agli altri lavoratori.

NASpI: entro quando richiederla

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Per ottenere la NASpI si deve presentare domanda, a pena di decadenza, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. La data di presentazione della domanda è molto importante poiché incide sulla decorrenza della NASpI:

  • dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l'ottavo giorno;
  • in caso di malattia, maternità o infortunio invece decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine dell'evento se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda se questa viene presentata dopo l'ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge;
  • in caso di licenziamento per giusta causa la NASpI decorre 30 giorni dopo rispetto ai normali termini di decorrenza.

Domanda NASpI

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E' possibile presentare domanda per la NASpI nelle seguenti modalità:

  • in via telematica, attraverso i canali a disposizione dei cittadini e dei patronati. I canali web del sito Inps sono accessibili a chi è in possesso delle credenziali previste ossia SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • tramite il contact center I.N.P.S contattando il numero verde 803164, che è gratuito da fisso o il 06164164, a pagamento da telefono mobile.

La decorrenza della NASpI è influenzata dalla data in cui si presenta la domanda. A questo però occorre aggiungere altri fattori imprevedibili. La decorrenza infatti varia da sede a sede, dal tempo in cui viene lavorata la richiesta e altro ancora. Indicativamente occorre circa un mese dal momento in cui si presenta la domanda.

Dichiarazione di disponibilità al lavoro

La domanda con cui il lavoratore disoccupato chiede l'erogazione della NASpI equivale alla D.I.D, ossia alla dichiarazione di immediata disponibilità per il riconoscimento dello status di disoccupato, dalla cui presentazione sul sito A.N.P.A.L sono quindi esonerati.

Decadenza, sospensione e riduzione

Il D.Lgs. 150/2015 prevede misure sanzionatorie, come la riduzione o eliminazione della NASpI a carico del disoccupato che non osserva gli obblighi previsti dalla legge.

La decadenza

In particolare, si decade dalla NASpI quando:

  • viene meno il requisito della disoccupazione;
  • il disoccupato non partecipa alle attività del patto di servizio;
  • il disoccupato non si presenta agli appuntamenti con il tutor per confermare lo stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio;
  • il disoccupato rifiuta un'offerta di lavoro che sia in linea con la sua professionalità.

La sospensione

La NaspI viene invece sospesa quando:

  • il disoccupato stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. La sospensione opera d'ufficio e la NaspI riprende quando il contratto a termine giunge a scadenza.

La riduzione

La NaspI viene infine ridotta quando:

  • il beneficiario inizia a svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata da cui ricava un reddito inferiore al limite di quello stabilito per conservare lo stato di disoccupazione. In questo caso il lavoratore, entro un mese dall'inizio dell'attività deve obbligatoriamente comunicare all'I.N.P.S il reddito dell'attività. La NaspI viene così ridotta nella misura dell'80% dei redditi presunti, riferiti al tempo intercorrente tra l'inizio e la fine dell'attività.

NASpI: cosa cambia dal 2022

Della NaspI, in virtù delle modifiche apportate dalla manovra di bilancio, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2022, potranno beneficiare altre categorie di lavoratori. le novità però non sono finite qui. Vediamo come è cambiata la misura grazie anche ai chiarimenti forniti dall'INPS con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 (sotto allegata).

Dal 2022 NASpI anche per i lavoratori agricoli

Il comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 estende la tutela della NASpI alla categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022. Trattasi degli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Costoro pertanto non saranno più destinatari, dall’anno di competenza 2022, delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola, di cui però possono beneficiare se nel 2021 se in questo anno hanno maturato i requisiti di accesso previsti, presentando apposita domanda entro il 31 marzo 2022.

Come per gli altri beneficiari della NASpI, anche i dipendenti agricolo dovranno essere in possesso in via congiunta dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni che precedono l'inizio della disoccupazione.
In relazione alle 13 settimane di contributi utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo ai fini del diritto, della misura e della durata della NASpI, ma quelli versati prima del 1° gennaio 2022 non saranno utili ai fini della durata della NASpI se ricadono nel quadriennio di osservazione e sono stati utilizzati per beneficiare dell’indennità di disoccupazione agricola.

Obblighi dei datori

L'estensione della Naspi ai lavoratori agricoli ha come conseguenza che, dall'entrata in vigore della novità legislativa le imprese cooperative e i loro consorzi - del settore agricoltura - devono versare la contribuzione NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2022 e per quelli in forza a questa data e assunti in precedenza.
Obblighi contributivi che sussistono anche per le agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.

Importo massimo Naspi 2022

L'Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 (sotto allegata) comunica che la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di
disoccupazione NASpI, in base ai criteri contenuti nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 è di 1.250,87 euro per il 2022 e che l’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.


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