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Data: 29/05/2018 14:00:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco Avv. Alessandra Di Marco - Di recente si è registrata la tendenza dei Comuni ad indicare e quindi riconoscere, nei verbali di contestazione di infrazione del Codice della strada, la possibilità, per il conducente, di rimediare all'infrazione che viene contestata. In particolare, nei verbali di contestazione dell'infrazione ex art. 80, co. 14, cds compare la dicitura circa la possibilità per l'automobilista di recarsi presso l'ufficio competente al fine di mostrare i documenti che attestino l'avvenuta regolarizzazione. Mancata revisione per mera dimenticanza: a volte si può rimediareE' ovvio che quando si riceve un verbale con cui viene contestata una violazione del cds l'occhio cade subito sulla sanzione applicata e si entra talmente nel panico che si finisce per non leggere bene l'intero contenuto. Tuttavia è bene sapere che qualunque atto riceviamo va letto con molta attenzione, soprattutto nelle parti scritte con i caratteri più piccoli ove spesso si può trovare la soluzione al problema. Da ultimo, alcuni verbali con cui vengono contestate le infrazione ex art. 80, co 14 cds, riportano effettivamente una ulteriore indicazione. Quando viene contestata la suddetta infrazione e queste è stata accertata per mezzo di strumenti di rilevazione elettronica, il verbale di contestazione riporta la specifica dicitura che entro dieci giorni dalla ricezione del verbale ci si potrà recare presso l'ufficio competente al fine di mostrare la documentazione che attesti la regolarità ad esempio della revisione o della assicurazione. Ciò in quanto, non essendosi proceduto a contestazione immediata è possibile che il proprietario del veicolo si sia messo in regola, magari perchè di fatto non voleva violare la norma ma semplicemente aveva dimenticato ad esempio di procedere alla periodica revisione o perchè magari si era di fatto trovato nella impossibilità di procedervi. In tal modo il proprietario del veicolo ha la possibilità di dimostrare, senza particolari azioni, di avere regolarizzato al propria posizione, e potrò ottenere l'annullamento della relativa sanzione. Del resto, come aveva già chiarito il ministero con propria circolare, procedere ad una contestazione con strumenti di rilevazione elettronica, senza che vi sia sul posto un agente non è procedura corretta poichè tali strumenti non nascono per sostituirsi agli agenti accertatori bensì come strumenti che possono semplicemente coadiuvare l'attività degli stessi. Ovviamente perchè ciò possa realizzarsi la condizione essenziale è che in effetti, non avendo avuto conoscenza del contestazione, si sia proceduto volontariamente a regolarizzare la propria posizione. Leggi anche Revisione auto: al via le nuove regole Avv. Alessandra Di Marco alessandradimarco@virgilio.it
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