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Data: 28/05/2018 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Con il parere n. 1318/2018 (qui sotto allegato) la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato si è pronunciata favorevolmente sulle disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni con riguardo all'impiego della posta cartacea. Queste sono contenute in uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che modifica il d.P.R. n. 178/2010 secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 54, della legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017). La norma summenzionata punta a estendere concretamente anche al telemarketing via posta cartacea (con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici) le previsioni dettate in materia di registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. La maggior parte delle modifiche previste nello schema di decreto, quindi, appare diretta a estendere la disciplina vigente alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali". Si tratta di un intervento normativo che integra la disciplina di cui al d.P.R. n. 178 del 2010, del quale il Consiglio di Stato auspica l'un ulteriore aggiornamento con la riscrittura complessiva del testo e non dunque con la mera tecnica della novella. Sì al registro opposizioni anche per marketing cartaceoPoche le osservazioni allo schema di decreto, già passato con successo al vaglio del Garante della Privacy. Con quest'ultimo il Consiglio di Stato condivide alcuni punti, ad esempio la circostanza che l'estensione della disciplina prevista dal d.P.R. n. 178/2010 alla "posta cartacea" e al trattamento dei dati personali relativi agli "indirizzi postali" dei contraenti debba riflettersi anche sull'articolo 7, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R. Se è vero, spiega il Collegio, che nel database unico è già presente un collegamento univoco tra numero telefonico e relativo indirizzo postale, il rilievo va tuttavia accolto a maggior tutela del contraente. Si ritiene, altresì, condivisibile l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali riferita all'articolo 8, comma 3, del d.P.R. del 2010, il cui testo potrebbe essere chiarito precisando che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, dovranno essere messe a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti. Ancora, il Consiglio ritiene senz'altro opportuna l'implementazione delle misure informative, auspicata anche dal Garante da attuarsi mediante la realizzazione di una nuova apposita campagna promozionale (anche a mezzo posta) diretta a informare i destinatari dell'esistenza del diritto di opposizione (come esteso sulla base delle modifiche di cui si discute) con l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all'impiego dell'indirizzo contenuto negli elenchi pubblici. Infine, secondo il Consiglio di Stato, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria per consentire l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a novanta giorni) dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello schema di decreto in esame. Non appare condivisibile, al riguardo, l'argomento addotto dal Ministero contro tale suggerimento del Garante poiché la questione non sembra riguardare tanto l'iscrizione dei contraenti, che potrà certamente avvenire subito, bensì l'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, che, preferibilmente, dovrebbe avvenire trascorso un determinato periodo di tempo di moratoria a tutela delle nuove facoltà introdotte a protezione dell'utenza. Vai alla guida Telemarketing: come iscriversi al registro delle opposizioni
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