Data: 28/05/2018 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La firma del difensore della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria della Suprema Corte, non ha alcun valore per l'attestazione di conformità dell'atto, non potendo tale firma essere considerata "equipollente alla pura semplice e perfettamente esigibile condotta di separata, ma espressa e dedicata, asseverazione o attestazione di autenticità o conformità all'originale ricevuto a mezzo posta elettronica".

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12609/2018 (qui sotto allegata) con cui i giudici di legittimità hanno ritenuto improcedibile il ricorso contro la decisione, confermata in entrambi i precedenti gradi di giudizio, di condanna al risarcimento danni.

La vicenda da cui origina la pronuncia aveva visto condannato un uomo, in solido con il Condominio appaltante dei lavori, per i danni patiti da un commerciante che aveva subito un furto agevolato dall'impalcatura per lavori edili eseguiti al fabbricato ove quello era ubicato.

Cassazione: quando la sentenza impugnata è notificata via PEC

Poiché la notifica della gravata sentenza è avvenuta a mezzo PEC, tuttavia, la Cassazione richiama da subito i principi in materia consolidati in giurisprudenza (cfr. sent. n. 17450/2017).

Si rammenta come, "ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio".

Nel caso di specie, tuttavia, manca qualunque attestazione di conformità a firma del difensore del ricorrente, tanto alla copia della sentenza, quanto alla stampa o copia cartacea della relata di notifica da lui ricevuta (ovverosia del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica).

Firma del difensore della nota di iscrizione a ruolo: niente attestazione di conformità

Difettano, dunque, i requisiti del deposito dell'una e dell'altra, come munite della necessaria attestazione, oltretutto entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.

In particolare, i giudici escludono che possa giovare al ricorrente una sorta di implicita attestazione di autenticità, che si vorrebbe desunta dalla firma della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria di questa Corte.

Tale firma, concludono i giudici, non può definirsi equipollente alla pure semplice e perfettamente esigibile condotta di separata, ma espressa e dedicata, asseverazione o attestazione di autenticità o conformità all'originale ricevuto a mezzo posta elettronica, unica prevista dalla vigente normativa secondo quanto indicato nella giurisprudenza, in quanto la sottoscrizione della nota non è finalizzata affatto a certificare alcunché, ma appunto solamente a elencare, sotto la propria responsabilità, gli atti che si depositano.

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