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Data: 05/06/2018 20:00:00 - Autore: Filippo Antonelli Avv. Filippo Antonelli - A fronte di sempre più frequenti, purtroppo, casi di notificazioni di verbali di violazione al Codice della Strada a soggetti estranei, può essere d'aiuto chiarire con un piccolo vademecum come comportarsi nell'immediatezza della notifica. Può capitare che gli agenti accertatori della Polizia locale contestino una violazione commettendo, banalmente, errori materiali come un numero di targa sbagliato o un errore sulla persona del proprietario. Così, a ciel sereno, il proprietario di un autoveicolo potrebbe ricevere una notifica per una violazione commessa in una città in cui non è mai stato, o semplicemente una notifica per una violazione da lui mai commessa. Senza allarmarsi, la procedura da seguire comporta una piccola scocciatura a livello di tempistiche e comunicazioni da effettuare, ma seguendola non si renderà necessario un ben più gravoso ricorso al Prefetto (entro 60 giorni) o, peggio ancora per i costi che comporta, al Giudice di Pace (entro 30 giorni). Come comportarsi dopo l'avvenuta notificaAl ricevimento della raccomandata A.G. inizia a decorrere un tempo di 10 giorni entro il quale compiere le seguenti azioni: 1. Mettersi in contatto telefonico con il comando di Polizia locale che contesta la violazione, spiegando l'accaduto e l'elevata probabilità di un errore materiale da parte dell'agente accertatore. Il comando risponderà di seguire le istruzioni di cui al retro del verbale di contestazione, ma potrà dare anche suggerimenti utili sul da farsi e iniziare a verificare l'errore. 2. Sul retro del verbale, solitamente alla penultima voce, si può leggere "Notificazione verbale a soggetto estraneo art. 386 reg. C.d.S.". Leggendo le (brevissime) indicazioni riportate, si può notare che dal momento della notifica il soggetto c.d. estraneo avrà 10 giorni di tempo per effettuare una comunicazione (via mail o via fax solitamente) al fine di evidenziare l'errore, allegando idonea documentazione. 3. Entro questi 10 giorni lo sfortunato soggetto interessato dovrà comunicare via mail o via fax l'errore materiale dell'agente, descrivendo puntualmente lo stato delle cose, ovvero generalmente quanto segue: - che egli è in realtà proprietario di un diverso modello di autoveicolo (nel verbale è sempre indicato il modello del veicolo e la targa) e a riprova è vivamente consigliato allegare in pdf il libretto di circolazione; - che egli è proprietario di un autoveicolo con numero di targa differente rispetto a quella indicata (e a riprova si alleghi sempre il libretto di circolazione); - che nella data indicata nel verbale si trovava altrove: a tal proposito la prova non è sempre agevole, ma possibile ad esempio attraverso la produzione di scontrini fiscali, dichiarazioni del datore di lavoro, estratto del Telepass, dichiarazioni testimoniali… 4. In tutti i casi è sempre consigliato allegare un proprio documento di identità; 5. Se possibile, una ulteriore comunicazione effettuata attraverso posta elettronica certificata è sempre utile, così come una successiva telefonata al comando per informarsi ed accertarsi che almeno la comunicazione sia stata ricevuta e che i responsabili si siano attivati per verificare l'errore. Ulteriori adempimentiLa comunicazione effettuata è di fondamentale importanza e, in linea di massima, sufficiente per far constatare l'errore al comando di Polizia locale, che avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per provvedere con un annullamento del provvedimento. È importante sottolineare che senza la comunicazione di cui sopra il verbale seguirà il normale procedimento. Si sottolinea che è consigliabile monitorare il corso del procedimento, in sostanza tenersi in contatto telefonico con il comando durante questo periodo di 30 giorni; ad esempio è consigliabile un'ulteriore telefonata entro un breve lasso di tempo. Solitamente si tratta di errori materiali veri e propri, come numeri o lettere della targa scritti erroneamente o travisati, ma è ovviamente possibile che la targa sia stata "clonata": in tal caso sarà opportuna una formale denuncia per evitare successivi inconvenienti, anche ben più gravosi. In ogni caso la Polizia locale, effettuando i controlli di rito nei registri pubblici, verificherà la regolarità delle informazioni e comunicherà quanto necessario al ricorrente. AVVERTENZA: I contenuti di questo articolo si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale oppure fissare un appuntamento per un parere tecnico. L'autore declina ogni responsabilità per errori od omissioni nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni ivi presenti. Avv. Filippo Antonelli Foro di Forlì-Cesena 0547 610686 filippo.antonelli@me.com filippoantonelli.avvocato360.it filippoavvocatoantonelli.strikingly.com |
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