Data: 01/06/2018 15:00:00 - Autore: VV AA
Studente ferito ancora all'interno dell'istituto scolastico, ma gi� consegnato ai legittimi genitori? Di chi � la responsabilit�? Sul punto, si � espresso il tribunale di Bologna con l'interessante sentenza n. 20110/2018.

La vicenda

Nella vicenda, i genitori di un minore citano in giudizio un istituto scolastico al fine di chiedere il risarcimento del danno.
In particolare, i ricorrenti dichiarano che mentre loro figlio stava uscendo da scuola accompagnato da una maestra, ancora all'interno dell'ufficio scolastico, veniva urtato con violenza da un altro studente, gi� consegnato ai legittimi genitori, che gli procurava un grave trauma cranico.
Controparte, d'altro canto, eccepiva la carenza del presupposto dell'obbligo di vigilanza al momento del fatto, nonch� l' imprevedibilit� dell'evento, in quanto il minore era stato urtato da un alunno gi� affidato alla custodia del proprio genitore.
Prima di entrare nel merito della questione, vi sono due questioni che si possono affermare con debita certezza:
- Il fatto � avvenuto cos� come descritto, non essendoci alcuna contestazione di controparte;
- La responsabilit� di cui si discute � quella contrattuale, derivante dagli obblighi incombenti sull'istituto alla firma del contratto d'iscrizione, con onere della prova a favore del creditore che dovr� sic et sempliciter dimostrare come l'evento dannoso derivi dal rapporto esistente.
Ora la questione spinosa.

La responsabilit� dell'istituto scolastico e degli insegnanti

Il divieto di circolare in bicicletta, nel luogo oggetto dell'incidente, esonera o non esonera da responsabilit� l'istituto scolastico? Nient'affatto.

Tuttavia, la questione � diversa da quella prospettata da parte attrice.

L'insegnante che consegni l'alunno al genitore � esonerato da ogni responsabilit� per condotte illecite commesse dall'alunno di cui, al contrario, dovr� rispondere chi ha preso in custodia il minore, ossia il suo genitore o chi per lui.

E' chiaro che tale responsabilit�, che pende come una spada di Damocle sul capo degli insegnanti, non possa spingersi fino all'assurdo di una vigilanza oltre la consegna al legittimo genitore; � ben ricordare che il dovere di vigilanza per antonomasia pende sul genitore.

Valutati i fatti, pare che l'investimento di cui si discute sia un fatto del tutto imprevedibile, al di fuori della sfera di vigilanza dell'insegnante.

E' palese come a seguito di precise indicazioni date a un adulto circa la condotta che deve tenere il proprio figlio, l'istituto scolastico deve poter fare affidamento a che il genitore le faccia effettivamente rispettare. In caso contrario sar� il genitore che ha gi� ricevuto in custodia il minore a dover rispondere di eventuali condotte illecite commesse dal figlio.

Il giudice non pu� che riconoscere che nulla sia dovuto per l'incidente occorso al minore.

Dott. Michel Simion

Giuridica.net

Scarica la sentenza n. 20110/2018 del Tribunale di Bologna


Tutte le notizie