Data: 04/06/2018 17:03:00 - Autore: Laura Corona

Avv. Laura Corona - Nel nostro ordinamento con la legge n. 218/1995 è vigente da oltre 20 anni un complesso di norme giuridiche dello Stato volte a regolare quei rapporti privatistici che presentino elementi di estraneità rispetto ad esso.


I rapporti di famiglia nel diritto internazionale

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I rapporti di famiglia, in questa legge trovano la loro disciplina nell'ambito del Capo IV della legge n. 218/1995 dall'art.26 al 37. Tale legge deve confrontarsi in modo sempre più stringente, però, con il diritto internazionale privato di fonte comunitaria dal quale non può prescindere.

L'art. 31 della legge n.218/1995 disciplina la separazione dei coniugi e stabilisce che alla separazione debba essere applicata la legge nazionale comune dei coniugi al momento della presentazione della domanda o la legge del luogo dove la loro vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Lo stesso articolo, al n.2 stabilisce inoltre che, qualora la separazione personale e lo scioglimento non siano previsti dalla legge straniera applicabile, vengano regolati dalla legge italiana.

Risulta evidente una preferenza per la lex fori e ciò in virtù del fatto che prevale l'esigenza di assicurare ai propri cittadini la possibilità di separarsi o di divorziare indipendentemente da quello che statuiscono le disposizioni delle leggi straniere.

L'art. 32 della legge n. 218/1995 si occupa invece della giurisdizione in questa materia nei casi in cui uno solo dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio, indipendentemente dalla nazionalità dei contraenti, sia stato celebrato in Italia.

Il regolamento europeo

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L'Unione Europea, con il regolamento n. 2201/2003 riguardante la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, consente ai coniugi di scegliere il giudice competente tra vari criteri alternativi che sono:

1) la loro residenza abituale,

2) la loro ultima residenza abituale,

3) la residenza abituale del convenuto,

4) la cittadinanza comune dei coniugi (vincola tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca).

La competenza territoriale

Ciò significa che una volta che verrà individuato il giudice dello Stato membro, si applicheranno le regole nazionali per stabilire la competenza territoriale del Tribunale da adire. Questo giudice non potrà pronunciarsi, però, sulle condizioni di affidamento, collocamento, mantenimento dei figli minorenni se questi sono residenti in un altro Stato membro. Tale principio è stato precisato anche dalla Corte di Cassazione (S.U. n.2276 del 5 febbraio 2016) la quale ha ribadito che in tali ambiti sarà competente a decidere il giudice dello stato di residenza dei minori.
Un quadro più chiaro e completo da parte del legislatore comunitario è stato fornito con il Regolamento n. 1259/2010, in vigore dal 21 giugno 2012. Tale regolamento trova applicazione in Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia (dal 21.06.2012), Lituania (dal 22.05.2014), Grecia (dal 29.07.2015), Estonia (dall'11.02.2018) (c.d. cooperazione rafforzata). In base a questo regolamento è possibile per i cittadini europei veder applicata alla propria separazione o divorzio la legge dello stato in cui risiedono.

L'art. 5 consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile alla loro separazione o al loro divorzio tra quella dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo, quella dello stato di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo o la legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo o della legge del foro di riferimento.

Va detto che tale regolamento prevede che i coniugi possano concordare per iscritto la legge nazionale applicabile. Tale accordo potrà essere concluso e/o modificato in qualsiasi momento.

Applicabilità del regolamento n. 1259/2010 ai divorzi 'religiosi'

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Può capitare che la decisione di divorzio possa essere stata presa in modo unilaterale da un Tribunale religioso come il caso che è capitato a Monaco, in Germania, dove un cittadino tedesco/siriano ha chiesto il riconoscimento della decisione unilaterale di divorzio pronunciata davanti al Tribunale della Sharia in Siria, decisione impugnata dalla moglie. L'impugnazione ha dato occasione al tribunale di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia Europea al fine di chiarire se la legge straniera possa applicarsi anche a divorzi diversi da quelli pronunciati dall'Autorità Giudiziaria.

La Corte di Giustizia Europea, assumendo un'interpretazione letterale e sistematica dell'art.1 del reg. n.1259/2010 ha osservato che in occasione dell'adozione del suddetto Regolamento, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri partecipanti alla c.d. cooperazione rafforzata, le decisioni dotate di valore giuridico in materia di divorzio possono essere assunte solo da organi di natura pubblica. Nonostante molti stati membri, successivamente all'adozione del regolamento abbiano introdotto la possibilità di pronunciare divorzi senza l'intervento dell'autorità statale, la Corte ha ritenuto che alla luce della nozione di 'divorzio' di cui al reg. n.2201/2003, l'art.1 del regolamento n.1259/2010 debba essere interpretato nel senso che: "il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi ad un tribunale religioso (...) non ricada nella sfera di applicazione di detto regolamento".

Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio

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Le norme di diritto internazionale privato (L.218/1995) prevedono l'automatica efficacia in Italia delle sentenze straniere a condizione che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano.

Sentenza emessa in un Paese dell'Unione Europea

Nel caso si richieda la trascrizione di una sentenza emessa in un paese dell'Unione Europea (Reg.CE 2201/2003), l'autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia a richiesta dell'interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal Regolamento europeo. Questo non necessita né di traduzione né di legalizzazione. Ai fini della trascrizione l'interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità che allegherà all'istanza, una dichiarazione di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 che attesti la sussistenza dei requisiti previsti all'art.22 del Regolamento.

Tali requisiti riguardano la circostanza che il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; che la sentenza non sia stata resa in contumacia, ovvero nel caso in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese (salvo che sia accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione); quando la decisione sia incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti dello Stato membro richiesto o se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro stato membro o in un Paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello stato membro richiesto.

Sentenze emesse in Stati non UE

Anche per queste sentenze, la regola generale è quella dell'automaticità quindi potranno essere presentate per la trascrizione in Italia, legalizzate e tradotte, direttamente al Comune italiano di interesse o al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Ai fini della trascrizione l'interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità assieme all'istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 che attesti la sussistenza dei requisiti previsti all'art.64 della Legge n.218/1995, in cui si dichiari che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti.

A ciò andrà allegata la copia integrale della sentenza completa dei requisiti del citato art.64, debitamente legalizzata e tradotta.


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