Data: 03/06/2018 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'indennità giudiziaria di cui all'art. 3, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 non spetta ai magistrati che usufruiscano dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992. Lo ha stabilito il TAR Liguria, prima sezione, nella sentenza n. 501/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un ricorso contro il Ministero della Giustizia.

La ricorrente era stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 104/1992, con conseguente diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla medesima legge. Ha dunque proposto il ricorso poiché riteneva illegittima la decurtazione dell'indennità giudiziaria operata nei suoi confronti in corrispondenza dei periodi di utilizzo dei permessi de qua.

Innanzi al giudice amministrativa, chiede riconoscersi il suo diritto a percepire l'intero trattamento economico, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 3 della legge 27/1981 (Provvidenza per il personale di magistratura), con condanna dell'amministrazione resistente al versamento degli importi lei spettanti a tale titolo per i permessi fruiti e fruendi.
In particolare, la ricorrente richiama il combinato disposto dell'art. 33, comma 2, della legge n. 104 e dell'art. 43 del d.lgs. n. 151/2001, secondo cui per i permessi in questione è dovuta "un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione", previsione che deve intendersi riferita non solo al trattamento economico di base, ma altresì ai compensi incentivanti e a tutti gli emolumenti connessi alle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa.
A sostegno di tale argomentazione evidenzia, tra l'altro, la circostanza che i periodi di fruizione dei permessi in questione, a differenza di quanto previsto per altre tipologie di assenza dal servizio, sono computati ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, nonché dell'anzianità di servizio.
Per il Ministero della Giustizia, invece, l'indennità giudiziaria non può essere considerata una voce ordinaria della retribuzione personale, costituendo per sua stessa definizione un'indennità speciale, strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio e conseguentemente dovuta nella sola ipotesi in cui l'attività giudiziaria viene concretamente esercitata.

Niente indennità giudiziaria ai magistrati che fruiscono dei permessi ex lege 104

Il TAR, in effetti, ritiene di condividere l'interpretazione del dicastero: l'indennità giudiziaria, si legge in sentenza, "costituisce una speciale indennità non pensionabile, istituita dall'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 a favore dei magistrati ordinari, che è stata estesa da interventi normativi successivi alle magistrature speciali e, ancorché con diversa disciplina, al personale amministrativo che partecipa della funzione giudiziaria".
Nel dettaglio, tale indennità è stata istituita a favore dei magistrati "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività" e dunque viene riconosciuta in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività dagli stessi svolta, della sua gravosità oltre che del particolare impegno richiesto, anche sotto il profilo organizzativo.
Una conclusione avallata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 223/2012) secondo cui la "speciale" indennità di cui si tratta, correlandosi al peculiare status dei magistrati e al concreto esercizio delle funzioni, costituisce una componente del loro normale trattamento economico soggettaa una regolamentazione autonoma.
Questa è dunque strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio stesso e viene pacificamente esclusa per tutti i casi di assenza dal servizio per infortunio o malattia, senza distinzioni a seconda della patologia o gravità.
In conclusione, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, secondo cui, in ragione della ratio della sua previsione, l'indennità giudiziaria non è dovuta nei periodi in cui la prestazione lavorativa è sospesa, non possa essere disconosciuto in ragione dello specifico istituto attivato dal dipendente, salvo che l'eccezione al principio predetto sia prevista dallo stesso legislatore.
Derogano alla regola generale di stretta correlazione con l'effettiva prestazione del servizio le ipotesi di congedo ordinario (atteso che la norma istitutiva limita il richiamo al congedo straordinario) e dell'astensione obbligatoria per maternità, originariamente espressamente contemplata dalla norma e poi espunta. Tali eccezioni costituiscono esplicazione dell'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nel disciplinare in modo differenziato le diverse ipotesi di assenza della prestazione lavorativa.
Si ritiene pertanto che il riconoscimento dell'indennità in questione in relazione ai periodi di fruizione dei permessi previsti dalla legge 104 del 1992 non possa essere disposto in via giudiziale, richiedendosi a tal fine uno specifico intervento del legislatore.


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