|
Data: 02/06/2018 16:21:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax – Quello che conta è l'interesse preminente del minore. Per questo motivo il sindaco non può rifiutare di trascrivere nei registri degli atti di nascita l'adozione di un minore concessa all'estero a una coppia omosessuale, regolarmente sposata in base alla legge del paese di origine. A stabilirlo è la Cassazione, con l'ordinanza 14007/2018 (sotto allegata), nella quale esclude che sia contraria all'ordine pubblico la trascrizione in Italia delle sentenze, con le quali il giudice francese aveva dato l'ok all'adozione reciproca dei rispettivi figli, avuti da due donne, con l'inseminazione artificiale. Le due donne madri biologiche, entrambe cittadine francesi, residenti in provincia di Avellino, dove sono nati i bambini, anche loro cittadini francesi. Stepchild adoption: ok alla trascrizione in ItaliaViene confermata nell'ordinamento italiano la sentenza con cui la Corte d'appello aveva riconosciuto l'efficacia dell'adozione di due minori, concessa con sentenza in Francia a una coppia omosessuale, in base alla quale era stato ordinato all'Ufficiale di stato civile italiano di trascrivere nei registri degli atti di nascita dei figli. La Suprema Corte respinge il ricorso dei sindaci contro il riconoscimento dell'adozione, evidenziando come prevalga l'interesse superiore del minore (già riconosciuto in Francia) a vivere «in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali». Per i giudici di secondo grado, le adozioni, pronunciate in uno Stato europeo, comportavano da parte dei minori l'acquisizione dello status di figli legittimi delle due richiedenti, sposate regolarmente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza. Nel caso di specie dunque le adozioni non risultavano contrarie all'ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale. Questo, in base alla necessità del riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti dal rapporto di adozione, corrispondeva, come già previsto dal giudice francese, all'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali ed alla conservazione delle positive relazioni affettive ed educative consolidatesi. |
|