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Data: 04/06/2018 18:00:00 - Autore: Giampaolo Morini Avv. Giampaolo Morini - I beni di cui all' articolo 515, co. 3 c.p.c., anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito [1]. Disposizioni particolari sui beni pignorabiliNel caso di pignoramento dei beni di cui all'art. 62 co. 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto[2]. Inoltre anche l'art. 64 stabilisce che, salvo quanto disposto dall'art. 520, 1° comma, c.p.c., e dall'art. 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode e in mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano affittati. Il fermo amministrativoEntrando in medias res e, facendo breve cenno alla questione del fermo amministrativo, è pur vero che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come è noto riconosce all'agente della riscossione la possibilità di disporre il fermo amministrativo dei beni del debitore "Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, co. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore (...)". si deve valutare caso per caso quando ai beni del debitore devono applicarsi le norme sulla impignorabilità; in tal senso viene in aiuto la ratio della norma dell'art. 515 c.p.c. che implica che il concessionario, prima di addivenire al fermo di un veicolo, deve verificare che lo stesso non sia strumento di lavoro e specificatamente motivare l'assenza di altri beni onde ipotizzare un fermo. Per la Ctr di Milano, si applica alla disciplina del fermo amministrativo quanto previsto dall'art. 62, d.P.R. n. 602 del 1973, che a proposito dei beni pignorabili, richiama il disposto dell'art. 514 c.p.c., co. 1, n. 41, che esclude la possibilità di predisporre il pignoramento per i beni strumentali all'esercizio dell'attività economica[3]. Illegittimo il fermo amministrativo di bene impignorabileÈ stato ritenuto illegittimo il fermo amministrativo di bene impignorabile - nella specie per non essere più nella disponibilità dell'esecutato - qualora la procedura esecutiva sia stata attivata dal concessionario della riscossione per il recupero forzoso di somme dovute dal contribuente da oltre due anni; ciò in quanto il meccanismo previsto dall'art. 62, comma 1, d.P.R. 602/1973 e in virtù del quale possono essere soggetti a pignoramento anche beni cui normalmente non si estende tale vincolo, e limitato unicamente - come desumibile dal tenore letterale dell'art. 2759 c.c. - ai casi in cui si agisca per ottenere il pagamento delle imposte dovute per i due anni anteriori a quello in cui si procede[4]. Deve, inoltre astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento, l'ufficiale della riscossione, quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'art. 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. Avv. Giampaolo Morini giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it [1] Art. 62 co. 1 come sostituito dall'art. 52, lett. d, n. 1, del dl n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013 [2] Art. 62 co. 1 bis come aggiunto dall'art. 52, lett. d, n. 2, d. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013 [3] In tal senso Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia), sez. L, 04/07/2013, (dep.04/07/2013), n. 131 [4] Tribunale Cassino, 08/08/2008, n. 534. |
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