Data: 06/06/2018 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - L'interesse alla riservatezza dei dati personali deve necessariamente cedere di fronte ad esigenze autentiche di difesa di interessi giuridicamente rilevanti.
Uno di questi interessi è, appunto, quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio; pertanto, ferme restando le esigenze di fondo cui si ispirano le norme in materia di riservatezza, un eventuale abuso di protezione avrebbe il solo effetto di ingolfare il sistema e di annacquare nel non differenziato la tutela delle situazioni e degli interessi realmente meritevoli.

La vicenda

La ragione della presentazione della domanda per l'accesso agli atti proviene da una situazione delicata e particolare, dove si sospettano fenomeni di nonnismo in caserma a danno di un militare che riporta lesioni, danni purtroppo ingravescenti cui segue il decesso.
Nell'istanza l'erede chiede l'accesso ai rapporti informativi di servizio sui fatti accaduti nella data in cui si verificò l'incidente, oltre a tutti i nominativi dei presenti in camerata e a tutti gli atti dei procedimenti disciplinari a carico dei militari coinvolti nell'episodio.

La soluzione dei giudici

Dopo un "si" parziale dell'amministrazione all'istanza di accesso, nel senso che viene messo a disposizione solo il fascicolo matricolare con una parte dei dati richiesti, il ricorrente agisce e chiede giustizia.
Il Tar, con l'occasione, riafferma le regole generali in materia ed accoglie la domanda (Tar Salerno, sentenza n. 416 del 21 marzo 2016).
In estrema sintesi, gli interessati all'accesso sono tutti coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale:
1) corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso;
2) inoltre l'accesso deve essere garantito se è strumentale per difendere i propri interessi giuridici;
3) in caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente necessario.
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