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Data: 05/06/2018 16:30:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax – Si salvano comunque le vendite all'asta, anche se ci sono difetti di procedura, anche nel caso particolare di mancanze relative alla pubblicazione degli avvisi di vendita. Per non buttare all'aria un'esecuzione immobiliare che può dare possibilità di soddisfazione al creditore procedente. Sono le regole processuali a suggerire al professionista delegato di riferirlo al giudice dell'esecuzione che può disporre le modalità per portare avanti la pratica. Immobili, ecco come si salvano le vendite all'asta anche se difettoseA riferirlo è lo studio n.21-2018/E del Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate del Consiglio nazionale del notariato che ha analizzato norme e prassi riguardanti la «pubblicità e portale delle vendite pubbliche». Secondo l'interpretazione sistematica e orientata costituzionalmente, per i notai, il professionista delegato, a cui tocca il coordinamento delle pubblicità e relazionarsi con il creditore che dà impulso alla vendita, può far presente al giudice le difficoltà riguardo la pubblicità e la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, in particolare, in vista della vendita. Sarà il giudice, prima della vendita, se lo riterrà opportuno, dare indicazioni al professionista delegato oppure stabilire un termine al creditore o convocare le parti per eventuali determinazioni nel rispetto dei principi della legge processuale, ma anche degli interessi delle parti del processo. In caso di vendita comunque avvenuta e non impugnata, rimane però il dubbio di una possibile dichiarazione di estinzione, nonostante tale avvenuta stabilizzazione. L'azzeramento completo, secondo i notai, risulterebbe un effetto paradossale evitabile grazie ad un'interpretazione sistematica di coordinamento tra le norme sul rilievo dei vizi della vendita e quelle sul rilievo dell'estinzione.
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