Data: 05/06/2018 10:27:00 - Autore: Redazione

di Redazione - Con la circolare del 22 maggio scorso (sotto allegata), il ministero della giustizia ha fornito chiarimenti sulle "Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003".

In particolare, nel silenzio della norma sul punto, spiega il ministero si sono registrati casi in cui, nei procedimenti conclusi davanti all'ufficiale di stato civile o con l'assistenza degli avvocati, "le richieste di certificato siano state presentate ai tribunali o alle procure del luogo in cui l'accordo è stato concluso". La questione ha "incidenza diretta sui servizi di cancelleria e - ha - già condotto a una segnalazione alla Commissione Europea" continua via Arenula, ritenendo dunque opportuno, "in attesa di eventuali interventi legislativi specifici, fornire alcune indicazioni in ordine alla corretta individuazione dell'autorità competente al rilascio del certificato in esame".

Divorzio al comune o tramite negoziazione assistita

Anzitutto, ricorda il ministero nella circolare, il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto misure di degiurisdizionalizzazione agli articoli 6 e 12, prevedendo all'art. 6 che "la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio", con trasmissione dell'accordo alla procura della Repubblica in caso di presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave per la dovuta autorizzazione, nonché all'art. 12 (in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti), la possibilità di concludere i medesimi accordi innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile. Le disposizioni elencate si applicano anche agli uniti civilmente (ex art. 1, comma 25, legge n. 76 del 2016).

Negoziazione o accordo all'estero: il certificato

La normativa del 2014 tuttavia evidenzia la circolare "nulla ha previsto per il caso in cui una parte sia interessata a far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in un altro Paese dell'Unione Europea".

Al riguardo, giova premettere che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede che il richiedente debba produrre, nello Stato in cui vuole ottenere il riconoscimento o l'esecuzione, a seconda del caso, uno dei certificati previsti dall'articolo 39, i quali vanno rilasciati «dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine».

L'autorità competente per l'emissione del certificato è, in linea di principio, ricorda quindi via Arenula, "quella che ha formato l'atto e ben può essere una autorità non giurisdizionale (ma amministrativa) tenuto conto del campo di applicazione del Regolamento n. 2201 del 2003".

Chi è competente a rilasciare il certificato

Fatte queste premesse, la circolare spiega, quindi, di chi è la competenza nel rilascio del necessario certificato:

Accordo davanti all'ufficiale di stato civile

Nel caso in cui l'accordo sia stato concluso davanti all'ufficiale di stato civile, "non è predicabile – scrive il ministero - una competenza del tribunale per il rilascio del certificato in questione, atteso che l'atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l'intervento dell'ufficio giudiziario".

L'atto è formato in modo integrale dall'autorità amministrativa, per cui, "nel silenzio della legge, l'adempimento in parola non può certo essere richiesto al tribunale e, applicando i principi generali, dovrebbe essere invece richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto, ossia, nella specie, all'ufficiale di stato civile".

Negoziazione assistita

Nel caso, invece, degli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita da avvocati, deve ritenersi che il certificato ex art. 39 "debba essere emesso dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nullaosta, atteso che l'avvocato non è qualificabile come 'autorità' ai fini del Regolamento n. 2201 del 2003, nonché in considerazione del fatto che solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero rende l'accordo valido ed efficace, e dunque riconoscibile ed eseguibile all'estero".

Da ciò consegue che, ove il pubblico ministero si sia rifiutato di autorizzare l'accordo e l'autorizzazione sia stata adottata dal presidente del tribunale, "sarà invece l'ufficio giudiziario giudicante a dover rilasciare il certificato in parola".


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